Art. 52 
 
                 Requisiti fenologici dei materiali 
 
  1. Il materiale commercializzato deve  avere  vigore  e  dimensioni
soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego  come  piantina  ortiva  o
come materiale di moltiplicazione  di  piante  ortive.  Deve  inoltre
essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e  le
foglie.