Art. 53 Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive 1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti. 2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6. 3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive. 4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
Note all'art. 53: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.