Art. 53 
 
        Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali 
                 di moltiplicazione di piante ortive 
 
  1.  Nel  luogo  di  produzione  le  piantine  e  i   materiali   di
moltiplicazione  di  piante  ortive  devono   risultare,   almeno   a
un'ispezione visiva,  praticamente  esenti  da  tutti  gli  organismi
nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6,  per  quanto  riguarda  le
piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti. 
  2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da  quarantena
(ORNQ) sulle piantine e sui materiali di  moltiplicazione  di  piante
ortive  che  sono  commercializzati  non  deve  superare,  almeno   a
un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II,
Parte 6. 
  3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione  di  piante  ortive
devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da  organismi  nocivi,
diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato  II,  Parte  6,
per quanto riguarda le piantine  e  i  materiali  di  moltiplicazione
pertinenti, che riducano il valore di  utilizzazione  e  la  qualita'
delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive. 
  4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione  di  piante  ortive
devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi  nocivi
da quarantena  rilevanti  per  l'Unione,  agli  organismi  nocivi  da
quarantena rilevanti per le zone protette  e  agli  organismi  nocivi
regolamentati  non  da  quarantena  previsti  nel  regolamento   (UE)
2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma  dello  stesso,
comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di
tale regolamento. 
 
          Note all'art. 53: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.