Art. 38 Garanzia di ultima istanza 1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge, le obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertata incapienza del Patrimonio Destinato in relazione alle obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere su di esso. 3. In caso di inadempimento parziale da parte del Patrimonio Destinato, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Patrimonio Destinato, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. 4. La garanzia di ultima istanza e' efficace a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. La richiesta di escussione della garanzia di ultima istanza e' trasmessa da CDP S.p.A., anche su istanza dei creditori, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - trascorsi sessanta giorni dalla data in cui CDP S.p.A. accerta l'incapienza da parte del Patrimonio Destinato in relazione alle singole obbligazioni assunte. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CDP S.p.A., provvede al pagamento di quanto dovuto direttamente ai creditori del Patrimonio Destinato, a condizione che le obbligazioni stesse siano state assunte in conformita' a quanto previsto dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 7. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione nei confronti del Patrimonio Destinato. 8. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il Patrimonio Destinato.
Note all'art. 38: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.