Art. 38 
 
                     Garanzia di ultima istanza 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  27,  comma  8,  del  decreto-legge,  le
obbligazioni  assunte  da  CDP  S.p.A.  per  conto  e  a  valere  sul
Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia  di  ultima  istanza  opera  in  caso  di  accertata
incapienza del Patrimonio Destinato in  relazione  alle  obbligazioni
assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere su di esso. 
  3. In caso  di  inadempimento  parziale  da  parte  del  Patrimonio
Destinato, la garanzia  dello  Stato  opera  limitatamente  a  quanto
dovuto dal Patrimonio Destinato, ridotto di eventuali pagamenti  gia'
effettuati dallo stesso. 
  4.  La  garanzia  di  ultima  istanza  e'  efficace   a   decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. La richiesta di escussione della garanzia di ultima  istanza  e'
trasmessa da CDP S.p.A., anche su istanza dei creditori, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI
- trascorsi sessanta giorni dalla data  in  cui  CDP  S.p.A.  accerta
l'incapienza da parte del  Patrimonio  Destinato  in  relazione  alle
singole obbligazioni assunte. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato di CDP S.p.A.,  provvede
al  pagamento  di  quanto  dovuto  direttamente  ai   creditori   del
Patrimonio Destinato, a condizione che le obbligazioni  stesse  siano
state assunte in conformita' a quanto previsto dal decreto-legge, dal
presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  7. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione nei  confronti  del  Patrimonio
Destinato. 
  8. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei  diritti  dei
creditori verso il Patrimonio Destinato. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.