Art. 39 
 
        Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione 
            delle tutele sul lavoro negli sport femminili 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito il «Fondo per  il  professionismo  negli  sport
femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  una
dotazione iniziale di 2,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  3,9
milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le Federazioni  Sportive  Nazionali  che  intendono
accedere al Fondo di cui al  comma  1  devono  deliberare,  ai  sensi
dell'articolo  38,  il  passaggio  al  professionismo   sportivo   di
campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. 
  3. Le  Federazioni  Sportive  Nazionali  che  hanno  deliberato  il
passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi
del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di  cui
al  comma  1  qualora  l'utilizzo  dei  finanziamenti  richiesti  sia
finalizzato: 
    a) per l'anno 2020, per far fronte alle  ricadute  dell'emergenza
sanitaria da Covid-19: 
      1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria  delle
atlete; 
      2)  allo  svolgimento  di  attivita'  di  sanificazione   delle
strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; 
    b) per gli anni 2021 e 2022: 
      1)   alla   riorganizzazione   e   al    miglioramento    delle
infrastrutture sportive; 
      2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 
      3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici; 
      4) alla promozione dello sport femminile; 
      5)  alla  sostenibilita'   economica   della   transizione   al
professionismo sportivo; 
      6) all'allargamento delle tutele assicurative  e  assistenziali
delle atlete. 
  4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a),  almeno  la  meta'
dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui  al
numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui  al  comma
3, lettera b), almeno  la  meta'  dei  finanziamenti  richiesti  deve
rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2)  e  6)  della  medesima
lettera b). 
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di accesso al  Fondo  di
cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui  al  medesimo
comma, che costituiscono tetto di spesa. 
  6. Le Federazioni Sportive Nazionali che  hanno  avuto  accesso  al
Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o all'Autorita' politica da  esso  delegata  in  materia  di
sport, ogni sei  mesi,  un  resoconto  sull'utilizzo  delle  risorse,
sentite  le  associazioni  delle  sportive,  le  associazioni   delle
societa' e le associazioni degli allenatori. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  provvede  con  le
risorse  derivanti  dall'abrogazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 52, comma 2, lettera d). 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.