Art. 40 Promozione della parita' di genere 1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. 2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. 3. Il CONI e' tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.
Note all'art. 40: - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125 - Supplemento ordinario n. 133, reca «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».