Art. 40 
 
                 Promozione della parita' di genere 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome e  il  CONI,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, promuovono la parita'  di  genere  a  tutti  i
livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne  nei
ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni  sportive
e anche al proprio interno. 
  2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i  principi
informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e  delle  Associazioni  Benemerite,  in
conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e  ruoli  in  cui
promuovere l'incremento  della  partecipazione  femminile;  b)  delle
misure volte a favorire la rappresentanza delle  donne  nello  sport.
Decorso inutilmente  il  termine  di  sei  mesi,  il  regolamento  e'
adottato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica  da  esso  delegata  in  materia  di
sport. 
  3. Il CONI e' tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui
al comma 1 da  parte  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle
Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n.  125
          - Supplemento ordinario n. 133,  reca  «Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246».