Art. 74 
 
Proroga  del  contingente  "Strade  sicure"  e  remunerazione   delle
maggiori prestazioni di lavoro  straordinario  svolte  dal  personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della  Guardia  di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del
                 Corpo della polizia Penitenziaria. 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 luglio 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.795.659  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  3. Ai fini della prosecuzione, dal 1°  maggio  2021  al  31  luglio
2021,  del  dispositivo  di   pubblica   sicurezza   preordinato   al
contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei
maggiori compiti comunque connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  40.317.880,
di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle  indennita'  di  ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia  e  degli  altri  oneri
connessi  all'impiego  del  personale  delle  polizie  locali,   euro
8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del  personale
delle Forze di polizia ed euro  18.701.550  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  delle  Forze  di
polizia. 
  4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la
spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  5. Al fine di assicurare, per il periodo di  cui  al  comma  3,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  832.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno   di   cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio  2021,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  4.622.070
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione  individuale  del  Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle  Prefetture
-  U.t.G.,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2021,  la  spesa  di  euro
2.520.000. 
  8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021  al  31  luglio  2021,
l'azione del Ministero dell'interno  nell'articolazione  territoriale
delle Prefetture - U.t.G. e lo svolgimento dei compiti  affidati,  e'
autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per
il pagamento delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  reso  dal
personale delle predette Prefetture-U.t.G. 
  9. Per  la  remunerazione  delle  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario connesse alle accresciute  esigenze  di  controllo  del
territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal  1°
maggio al 31 luglio  2021  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092. 
  10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1°  maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di  euro  1.951.238,  di
cui euro  351.238  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario e di euro  1.600.000  per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera
dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti
penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto
funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  12. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a  105.008.000  euro  per  l'anno  2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.