Art. 75 
 
Misure  urgenti  per   l'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
militare e per la semplificazione delle attivita' di  deposito  degli
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
                            da Covid-19. 
 
  1.   Limitatamente   al   periodo   di    vigenza    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,   le   disposizioni   per   l'esercizio
dell'attivita'  giurisdizionale  e  per  la   semplificazione   delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze  introdotte  dagli
articoli 23-bis e 24 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e dall'articolo 37-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  procedimenti  penali
militari. 
  2. Per gli uffici giudiziari militari  e  per  il  Consiglio  della
magistratura  militare  in  funzione  di  giudice   disciplinare,   i
collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al  comma
1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del
2020, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della
struttura  tecnica  del  Ministero  della  difesa,  d'intesa  con  il
Consiglio della magistratura militare. 
  3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti  e
le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge  n.  137  del
2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020  sono  depositati  con
valore legale  mediante  invio  da  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  risultante  dal  Registro  generale   degli   indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di  posta  elettronica
certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in
apposito provvedimento  adottato  dal  responsabile  della  struttura
tecnica  di  cui  al  comma  2,  d'intesa  con  il  Consiglio   della
magistratura  militare.  Tale  provvedimento,  pubblicato  sul   sito
internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche
tecniche  relative  ai  formati  degli  atti  e  alla  sottoscrizione
digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche
corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. 
  4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione nonche' i  reclami  giurisdizionali  di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in  essere  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e  pervenuti  alla  casella  di  posta
elettronica    certificata    dell'ufficio    giudiziario    militare
competente.".