ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.";
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al
presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e'
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita'
abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari
e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.";
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la
costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del
comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita'
dell'immobile oggetto di intervento.".
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di
urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di
euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera
a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni
di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.