ART. 33 
 
(Misure di semplificazione in materia di incentivi  per  l'efficienza
                 energetica e rigenerazione urbana) 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 
  "Tale  aliquota  si  applica   anche   agli   interventi   previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non
siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente
disposizione."; 
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Il limite di spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al
presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'
moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una  unita'
abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma
9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) svolgano attivita' di prestazione di servizi  socio-sanitari
e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione  non
percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; 
      b) siano in possesso di  immobili  rientranti  nelle  categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente
articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione."; 
    c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: 
  "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la
costruzione e' stata completata in data antecedente al  1°  settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli
interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) mancata presentazione della CILA; 
    b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 
    d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del
comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita'
dell'immobile oggetto di intervento.". 
  2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di
urbanizzazione. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3,  pari  a  di  3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,  lettera
a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1  milioni
di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro  per  l'anno  2024,  8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni  di
euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.