Art. 24
Progettazione di scuole innovative
1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una didattica basata su metodologie innovative e una piena
fruibilita' degli ambienti didattici, e' prevista l'indizione di un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e' indetto dal
Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali
individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione
delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In
fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non
arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al
sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato
all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee
progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo
grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e'
volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti
locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della
progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del
concorso di progettazione e' corrisposto un premio ed e' affidata, da
parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori. Al fine di
rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate
Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui
funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro
2.340.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a
4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la
scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del
Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro
62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e
Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e
il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione
di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi
di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi
previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle
dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
anche gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del
Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali
mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';»;
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio
2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dal regolamento (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020,»;
b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel
numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un
incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».