Art. 24 
 
                 Progettazione di scuole innovative 
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena
fruibilita' degli ambienti didattici, e' prevista l'indizione  di  un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Tale  concorso  e'  indetto  dal
Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli  enti  locali
individuati a seguito  della  procedura  selettiva  per  l'attuazione
delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento  1.1.  In
fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di  «non
arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al
sistema  di  tassonomia  delle  attivita'   ecosostenibili   indicato
all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee
progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo
grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'
volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della
procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti
locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della
progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali  che  attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del
concorso di progettazione e' corrisposto un premio ed e' affidata, da
parte dei suddetti  enti  locali,  la  realizzazione  dei  successivi
livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori. Al fine di
rispettare  le  tempistiche  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono  nominate
Commissioni  giudicatrici   per   aree   geografiche   per   il   cui
funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro
2.340.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la
scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del
Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro
62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e
Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e
il Ministro per il sud e la coesione territoriale,  per  l'attuazione
di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli  interventi
di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo  con
l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi
previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,
in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more  del  regolamento
di  organizzazione  di  cui  all'articolo  64,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  possono  essere  posti  alle
dipendenze dell'apposita unita' di missione di  livello  dirigenziale
generale   istituita   dal   Ministero   dell'istruzione   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
anche   gli   uffici   dirigenziali   di   livello    non    generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del
Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 55, comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
«1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto  competente
per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali
mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';»; 
      2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12  febbraio
2021,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  dal  regolamento  (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre
2020,»; 
    b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo  periodo,  e'
inserito il seguente:  «Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel
numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un
incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».