Art. 25 
 
          Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  all'articolo  238,
comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti  periodi:  «In  attuazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai  sensi  degli  articoli  18  e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il  dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo,
limitatamente all'anno 2021, possono essere  utilizzate  al  fine  di
consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.  Con  decreto
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  possono   essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima  per
ciascun settore European  Researce  Council  (ERC),  nell'ambito  dei
progetti eleggibili, ai fini  dell'ammissione  al  finanziamento  dei
PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da  quelle  di  cui  al
presente comma.».