Art. 25
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238,
comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo,
limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di
consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per
ciascun settore European Researce Council (ERC), nell'ambito dei
progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei
PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al
presente comma.».