Art. 26 
 
Sostegno  della  mobilita',   anche   internazionale,   dei   docenti
                            universitari 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, e a valere sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore  ordinario  e
associato e di ricercatore  mediante  chiamata  diretta  di  studiosi
stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari
o di ricerca esteri, anche se ubicati  sul  territorio  italiano,  in
attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno
un triennio, che ricoprono una posizione accademica  equipollente  in
istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base  di  tabelle
di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,  definite  dal  Ministro
dell'Universita' e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che  abbiano
gia'  svolto  per  chiamata   diretta   autorizzata   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro
dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca  e  di  docenza
nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,  ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  Amministrazioni  centrali  dello
Stato,   dall'Unione    europea    o    da    altre    organizzazioni
internazionali.»; 
    b)  al  terzo  periodo  le  parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«Ministro dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole  «previo
parere» sono inserite le seguenti: «, in  merito  alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama». 
  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilanci, e
a valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, e per  far  fronte  a  specifiche  esigenze  didattiche,  di
ricerca o di terza missione, le universita'  possono  procedere  alla
chiamata di professori ordinari  e  associati  gia'  in  servizio  da
almeno  cinque   anni   presso   altre   universita'   nella   fascia
corrispondente a quella per la  quale  viene  bandita  la  selezione,
ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in  attivita'  di
ricerca o di insegnamento  che  ricoprono  una  posizione  accademica
equipollente presso universita' straniere, sulla base di  tabelle  di
corrispondenza, aggiornate  ogni  tre  anni,  definite  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  CUN,  mediante  lo
svolgimento di procedure selettive in ordine alla  rispondenza  delle
proposte  progettuali  presentate   dal   candidato   alle   esigenze
didattiche,  di  ricerca  o  di   terza   missione   espresse   dalle
universita'. Per le chiamate di  professori  ordinari  ai  sensi  del
primo periodo, ai candidati e' richiesto il  possesso  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per  le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui  all'articolo
16. Le universita' pubblicano sul proprio sito l'avviso  pubblico  ai
fini  della  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse  per   la
copertura di posti di personale docente di cui al presente  articolo.
La presentazione della candidatura ai fini  della  manifestazione  di
interesse  non  da'  diritto,  in  ogni  caso,  all'ammissione   alle
procedure   d'accesso   alle   qualifiche   del   personale   docente
dell'Universita'.  La  proposta  di  chiamata  viene  deliberata  dal
Consiglio di Dipartimento con il voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta  dei  professori  ordinari,  nel  caso  di  chiamata  di  un
professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel
caso di chiamata di un  professore  associato,  e  viene  sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione  del  Consiglio
di Amministrazione, che si  pronuncia  entro  il  termine  di  trenta
giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'  essere   formulata   anche
direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del
Consiglio di Amministrazione secondo le modalita' di cui  al  secondo
periodo. 
      5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma  5-bis  possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti  inquadrati  nei  ruoli  a
tempo  indeterminato,   ovvero   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  preclinica
e clinica purche' in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale
nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro  della
salute, sono stabilite le modalita' attuative delle  disposizioni  di
cui al presente comma. 
      5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita'  stessa»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui  all'articolo
7, comma 5-bis.».