Art. 26
Sostegno della mobilita', anche internazionale, dei docenti
universitari
1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari
o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in
attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno
un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle
di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro
dell'Universita' e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano
gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro
dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza
nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a
procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti
condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni
internazionali.»;
b) al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti
«Ministro dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole «previo
parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti
per il riconoscimento della chiara fama».
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilanci, e
a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di
ricerca o di terza missione, le universita' possono procedere alla
chiamata di professori ordinari e associati gia' in servizio da
almeno cinque anni presso altre universita' nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione,
ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica
equipollente presso universita' straniere, sulla base di tabelle di
corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo
svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle
universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del
primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo
16. Le universita' pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai
fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la
copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.
La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di
interesse non da' diritto, in ogni caso, all'ammissione alle
procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente
dell'Universita'. La proposta di chiamata viene deliberata dal
Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un
professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel
caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta
giorni. La proposta di chiamata puo' essere formulata anche
direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del
Consiglio di Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a
tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica
e clinica purche' in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale
nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della
salute, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui all'articolo
7, comma 5-bis.».