ART. 30 
 
              (Autoconsumatori di energia rinnovabile) 
 
  1.  Un  cliente  finale  che  diviene  autoconsumatore  di  energia
rinnovabile: 
    a) produce  e  accumula  energia  elettrica  rinnovabile  per  il
proprio consumo: 
      1) realizzando un impianto di produzione  a  fonti  rinnovabili
direttamente interconnesso all'utenza  del  cliente  finale.  In  tal
caso, l'impianto dell'autoconsumatore  di  energia  rinnovabile  puo'
essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori,
e alla manutenzione, purche' il terzo resti soggetto alle  istruzioni
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e'  di  per
se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 
      2) con uno o piu' impianti di produzione da  fonti  rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale
l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti
devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In
tal caso, l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di  distribuzione
esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti  a  fonti
rinnovabili e consumarla nei  punti  di  prelievo  nella  titolarita'
dello stesso autoconsumatore; 
    b) vende l'energia  elettrica  rinnovabile  autoprodotta  e  puo'
offrire servizi ancillari e di flessibilita',  eventualmente  per  il
tramite di un aggregatore; 
    c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a),
puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8,
e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a). 
  2. Nel caso in cui piu' clienti finali  si  associno  per  divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: 
    a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello  stesso  edificio  o
condominio; 
    b) ciascun autoconsumatore puo'  produrre  e  accumulare  energia
elettrica rinnovabile con le modalita' di  cui  al  comma  1,  ovvero
possono essere realizzati impianti comuni; 
    c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia
prodotta dagli impianti  a  fonti  rinnovabili,  anche  ricorrendo  a
impianti di stoccaggio, con le medesime modalita'  stabilite  per  le
comunita' energetiche dei cittadini; 
    d) l'energia autoprodotta e' utilizzata  prioritariamente  per  i
fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria puo' essere
accumulata e  venduta  anche  tramite  accordi  di  compravendita  di
energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
    e) la partecipazione al  gruppo  di  autoconsumatori  di  energia
rinnovabile  che  agiscono  collettivamente   non   puo'   costituire
l'attivita'  commerciale  e  industriale  principale  delle   imprese
private.