ART. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile) 1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarita' dello stesso autoconsumatore; b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita', eventualmente per il tramite di un aggregatore; c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8, e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a). 2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni; c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei cittadini; d) l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale delle imprese private.