ART. 31
(Comunita' energetiche rinnovabili)
1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche rinnovabili, purche'
siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello di fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai
suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non
quello di realizzare profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche,
PMI, enti territoriali e autorita' locali, ivi incluse le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti
religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale
nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di
Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate
nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti
per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla
comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita'
commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e'
aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie
a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei
poteri di controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una
comunita' puo' detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con
le modalita' di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai
fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia
rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per
l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i
membri della comunita' secondo le modalita' di cui alla lettera c),
mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata e
venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di distribuzione
per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di
stoccaggio, con le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini. L'energia puo' essere condivisa
nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la
sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina
primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le
modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica realizzati dalla comunita' sono entrati in esercizio dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo
restando la possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre
di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che
fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli incentivi di
cui al Titolo II alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, lettera a), la
comunita' puo' produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili
finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, puo' promuovere
interventi integrati di domotica, interventi di efficienza
energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici
ai propri membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita'.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) pubblicata nella G.U.R.I. 31 dicembre 2009, n.
303:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento).- 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".