ART. 31 
 
                 (Comunita' energetiche rinnovabili) 
 
  1. I clienti finali, ivi inclusi  i  clienti  domestici,  hanno  il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche rinnovabili, purche'
siano rispettati i seguenti requisiti: 
    a) l'obiettivo principale della comunita' e'  quello  di  fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello  di  comunita'  ai
suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non
quello di realizzare profitti finanziari; 
    b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo e  l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo  esclusivamente  a  persone  fisiche,
PMI,  enti  territoriali  e  autorita'   locali,   ivi   incluse   le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli  enti
religiosi, quelli  del  terzo  settore  e  di  protezione  ambientale
nonche'  le  amministrazioni  locali  contenute   nell'elenco   delle
amministrazioni  pubbliche  divulgato  dall'Istituto   Nazionale   di
Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto  previsto  all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  che  sono  situate
nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati  gli  impianti
per la condivisione di cui al comma 2, lettera a); 
    c)  per  quanto  riguarda  le  imprese,  la  partecipazione  alla
comunita' di energia  rinnovabile  non  puo'  costituire  l'attivita'
commerciale e industriale principale; 
    d) la partecipazione alle comunita'  energetiche  rinnovabili  e'
aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie
a basso reddito o vulnerabili, fermo  restando  che  l'esercizio  dei
poteri  di   controllo   e'   detenuto   dai   soggetti   aventi   le
caratteristiche di cui alla lettera b). 
  2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma  1  operano
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) fermo restando che ciascun consumatore  che  partecipa  a  una
comunita' puo' detenere impianti a fonti rinnovabili  realizzati  con
le modalita' di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai
fini dell'energia condivisa rileva  solo  la  produzione  di  energia
rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita'; 
    b) l'energia  autoprodotta  e'  utilizzata  prioritariamente  per
l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per  la  condivisione  con  i
membri della comunita' secondo le modalita' di cui alla  lettera  c),
mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata  e
venduta anche tramite accordi di compravendita di  energia  elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
    c) i membri della comunita' utilizzano la rete  di  distribuzione
per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo  a  impianti  di
stoccaggio, con le medesime  modalita'  stabilite  per  le  comunita'
energetiche  dei   cittadini.   L'energia   puo'   essere   condivisa
nell'ambito  della  stessa  zona  di  mercato,  ferma   restando   la
sussistenza  del  requisito  di  connessione  alla  medesima   cabina
primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8,  e  alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo  le
modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
    d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di  energia
elettrica realizzati dalla comunita' sono entrati in  esercizio  dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  fermo
restando la possibilita' di adesione per impianti  esistenti,  sempre
di produzione  di  energia  elettrica  rinnovabile,  per  una  misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva  che
fa capo alla comunita'; 
    e) i membri delle comunita' possono accedere  agli  incentivi  di
cui al Titolo II alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite; 
    f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, lettera a), la
comunita' puo' produrre altre forme di energia da  fonti  rinnovabili
finalizzate  all'utilizzo  da  parte  dei  membri,  puo'   promuovere
interventi  integrati   di   domotica,   interventi   di   efficienza
energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici
ai propri membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita'. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica) pubblicata nella G.U.R.I. 31  dicembre  2009,  n.
          303: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento).- 1. Le amministrazioni  pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.".