ART. 32 (Modalita' di interazione con il sistema energetico) 1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. 2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorita', in particolare: a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete; b) prevede modalita' con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalita' veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8. A tal fine, prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria; c) individua le modalita' con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive societa' di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa; d) adotta le disposizioni necessarie affinche' i clienti finali che partecipano a una comunita' energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunita', a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie; e) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera a) nonche' agli incentivi di cui all'articolo 8. 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicato nella G.U.R.I. 30 dicembre 2016, n. 304: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione). - (omissis). 9. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. (omissis).".