ART. 32 
 
        (Modalita' di interazione con il sistema energetico) 
 
1. I clienti finali organizzati in una delle  configurazioni  di  cui
agli articoli 30 e 31: 
a) mantengono i loro diritti di cliente finale,  compreso  quello  di
   scegliere il proprio venditore; 
b) possono  recedere  in  ogni  momento   dalla   configurazione   di
   autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati  in
   caso  di  recesso  anticipato  per   la   compartecipazione   agli
   investimenti sostenuti,  che  devono  comunque  risultare  equi  e
   proporzionati; 
c) regolano i rapporti tramite un contratto di  diritto  privato  che
   tiene conto di quanto  disposto  alle  lettere  a)  e  b),  e  che
   individua  univocamente  un  soggetto,  responsabile  del  riparto
   dell'energia condivisa. I  clienti  finali  partecipanti  possono,
   inoltre, demandare a tale soggetto la gestione  delle  partite  di
   pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. 
2. Resta fermo che sull'energia prelevata  dalla  rete  pubblica  dai
clienti finali, compresa quella condivisa,  si  applicano  gli  oneri
generali di sistema  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  l'ARERA  adotta  i  provvedimenti  necessari  a   garantire
l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  Capo.  La  medesima
Autorita', in particolare: 
a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti  di  prelievo
   sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa  alla
   stessa cabina primaria, individua, anche in  via  forfettaria,  il
   valore delle componenti tariffarie disciplinate in  via  regolata,
   nonche' di quelle connesse al costo della materia  prima  energia,
   che non risultano tecnicamente applicabili all'energia  condivisa,
   in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla  stessa
   porzione di rete; 
b) prevede modalita' con le quali il rispetto del  requisito  di  cui
   alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalita' veloci e
   semplificate, anche ai fini dell'accesso  agli  incentivi  di  cui
   all'articolo 8. A tal fine, prevede  che  i  distributori  rendano
   pubblici  i  perimetri  delle  cabine  primarie,  anche   in   via
   semplificata o forfettaria; 
c) individua le modalita' con le quali i  clienti  domestici  possono
   richiedere alle rispettive societa' di vendita, in via  opzionale,
   lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa; 
d) adotta le disposizioni necessarie affinche' i clienti  finali  che
   partecipano a una comunita' energetica  rinnovabile  mantengono  i
   diritti e gli obblighi derivanti dalla  loro  qualificazione  come
   clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono  essere
   sottoposti, per il  semplice  fatto  della  partecipazione  a  una
   comunita',   a   procedure   o   condizioni    ingiustificate    e
   discriminatorie; 
e) adotta le disposizioni necessarie affinche' per  le  isole  minori
   non interconnesse non si applichi il limite della cabina  primaria
   ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera a)  nonche'
   agli incentivi di cui all'articolo 8. 
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3,  continuano
ad applicarsi le disposizioni adottate  in  attuazione  dell'articolo
42-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'art.  6,  comma  9,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.   244
          (Proroga  e  definizione  di   termini),   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   19,
          pubblicato nella G.U.R.I. 30 dicembre 2016, n. 304: 
              «Art. 6 (Proroga di  termini  in  materia  di  sviluppo
          economico e comunicazione). - (omissis). 
              9.  Cessano  altresi'  eventuali  effetti  delle  norme
          abrogate che non si siano  ancora  perfezionati.  Al  comma
          1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14  novembre  2003,
          n. 314,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2003, n. 368, le  parole:  «di  un'aliquota  della
          componente della tariffa elettrica pari a  0,015  centesimi
          di euro per ogni  kilowattora  consumato»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un
          gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
          kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con  obbligo  di
          connessione di terzi. 
              (omissis).".