ART. 32
(Modalita' di interazione con il sistema energetico)
1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui
agli articoli 30 e 31:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di
scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli
investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e
proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che
individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto
dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai
clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri
generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire
l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima
Autorita', in particolare:
a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo
sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla
stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il
valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata,
nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia,
che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa,
in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa
porzione di rete;
b) prevede modalita' con le quali il rispetto del requisito di cui
alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalita' veloci e
semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi di cui
all'articolo 8. A tal fine, prevede che i distributori rendano
pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via
semplificata o forfettaria;
c) individua le modalita' con le quali i clienti domestici possono
richiedere alle rispettive societa' di vendita, in via opzionale,
lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;
d) adotta le disposizioni necessarie affinche' i clienti finali che
partecipano a una comunita' energetica rinnovabile mantengono i
diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come
clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere
sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una
comunita', a procedure o condizioni ingiustificate e
discriminatorie;
e) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori
non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria
ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera a) nonche'
agli incentivi di cui all'articolo 8.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano
ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo
42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
(Proroga e definizione di termini), convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
pubblicato nella G.U.R.I. 30 dicembre 2016, n. 304:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione). - (omissis).
9. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme
abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma
1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi
di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite
dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un
gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di
connessione di terzi.
(omissis).".