ART. 33
(Monitoraggio e analisi di sistema)
1. Ai fini di garantire un sistema di monitoraggio delle
configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, anche in
continuita' con le attivita' avviate in attuazione dell'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
a) il GSE provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al
pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse
componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di
crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del
fabbisogno complessivo delle diverse componenti;
b) la Societa' Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. (di
seguito: RSE), anche in esito alle campagne di misura e
monitoraggio gia' attivate in attuazione dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, avvia una verifica degli
effetti tecnici ed economici delle configurazioni e delle loro
interazioni anche prospettiche con il sistema elettrico,
individuando anche gli eventuali effetti sui costi di
dispacciamento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete.
2. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 sono
trasmessi e resi disponibili per via informatica con cadenza annuale
al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA per l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonche' alla
Regione e ai Comuni territorialmente competenti per migliorare il
livello di conoscenza dello stato di realizzazione delle
configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis del citato
decreto-legge n. 162 del 2019:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1.
Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli
articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito
attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo
le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente
articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e'
funzionale all'acquisizione di elementi utili
all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo
di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di
energia elettrica possono associarsi per divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare
comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22
della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3
e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a),
del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono
l'attivita' commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o
membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorita' locali, comprese le
amministrazioni comunali, e la partecipazione alla
comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e'
fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello
di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali
in cui opera la comunita', piuttosto che profitti
finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel
perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la
realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di
autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia
destinata al proprio consumo con impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a
200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed
entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore del provvedimento di recepimento della direttiva
(UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia
prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.
L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo
orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo
istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di
accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o
presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i
punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione
degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti
elettriche di bassa tensione sottese, alla data di
creazione dell'associazione, alla medesima cabina di
trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello
stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle
configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale,
compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla
configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per
la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che
devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di
diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle
lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto
delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.
I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a
tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di
incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai
clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli
oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma
9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di
autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti
rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al
meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9.
Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9
agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto.
Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire
l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il
gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna
Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu'
possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo, con particolare riguardo alle modalita'
con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia
condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6,
individua, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
di quelle connesse al costo della materia prima energia,
che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata
sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto
disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un
sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni
realizzate in attuazione del presente articolo; in tale
ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al
pagamento di tali oneri e delle diverse componenti
tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di
crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili
dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del
fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali
finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo
GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione
diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle
comunita' energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base
dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed
e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo
di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei
principi di semplificazione e di facilita' di accesso e
prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo
scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo
massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse
configurazioni incentivabili per garantire la redditivita'
degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto
dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla
restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera
b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".