ART. 33 
 
                 (Monitoraggio e analisi di sistema) 
 
1.  Ai  fini  di  garantire  un   sistema   di   monitoraggio   delle
configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo,  anche  in
continuita' con le  attivita'  avviate  in  attuazione  dell'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
a) il GSE provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al
   pagamento  degli  oneri  generali  di  sistema  e  delle   diverse
   componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di
   crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del
   fabbisogno complessivo delle diverse componenti; 
b) la Societa' Ricerca  sul  sistema  energetico  -  RSE  S.p.A.  (di
   seguito:  RSE),  anche  in  esito  alle  campagne  di   misura   e
   monitoraggio gia' attivate in attuazione dell'articolo 42-bis  del
   decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, avvia una  verifica  degli
   effetti tecnici ed economici delle  configurazioni  e  delle  loro
   interazioni  anche  prospettiche   con   il   sistema   elettrico,
   individuando  anche   gli   eventuali   effetti   sui   costi   di
   dispacciamento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete. 
2. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio di cui al comma  1  sono
trasmessi e resi disponibili per via informatica con cadenza  annuale
al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA  per  l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonche' alla
Regione e ai Comuni territorialmente  competenti  per  migliorare  il
livello  di   conoscenza   dello   stato   di   realizzazione   delle
configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  42-bis  del  citato
          decreto-legge n. 162 del 2019: 
              «Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili).  -  1.
          Nelle more del completo recepimento  della  direttiva  (UE)
          2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2018, sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili, in attuazione delle  disposizioni  degli
          articoli 21 e 22 della medesima  direttiva,  e'  consentito
          attivare  l'autoconsumo  collettivo  da  fonti  rinnovabili
          ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo
          le modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
          articolo.  Il  monitoraggio  di   tali   realizzazioni   e'
          funzionale    all'acquisizione    di     elementi     utili
          all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo
          di  cui  alla  citata  direttiva  (UE)  2018/2001  e   alla
          direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva 2012/27/UE. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di
          energia   elettrica   possono   associarsi   per   divenire
          autoconsumatori  di  energia   rinnovabile   che   agiscono
          collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  4,
          della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero  possono  realizzare
          comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22
          della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3
          e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4,  lettera  a),
          del presente articolo. 
              3. I clienti finali si associano ai sensi del  comma  2
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
          che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
          familiari sono associati nel solo caso in cui le  attivita'
          di cui alle lettere a) e b) del comma 4  non  costituiscono
          l'attivita' commerciale o professionale principale; 
                b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o
          membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese,  enti
          territoriali    o    autorita'    locali,    comprese    le
          amministrazioni  comunali,   e   la   partecipazione   alla
          comunita'  di  energia  rinnovabile  non  puo'   costituire
          l'attivita' commerciale e industriale principale; 
                c)  l'obiettivo   principale   dell'associazione   e'
          fornire benefici ambientali, economici o sociali a  livello
          di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree  locali
          in  cui  opera  la  comunita',   piuttosto   che   profitti
          finanziari; 
                d)  la  partecipazione  alle  comunita'   energetiche
          rinnovabili e' aperta a tutti  i  consumatori  ubicati  nel
          perimetro di cui al comma 4, lettera  d),  compresi  quelli
          appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. 
              4.   Le   entita'   giuridiche   costituite   per    la
          realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente  di
          autoconsumatori che agiscono  collettivamente  operano  nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
                a)  i   soggetti   partecipanti   producono   energia
          destinata al proprio consumo  con  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili di potenza complessiva  non  superiore  a
          200 kW, entrati in esercizio dopo la  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  ed
          entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata  in
          vigore del provvedimento  di  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2018/2001; 
                b)  i  soggetti  partecipanti  condividono  l'energia
          prodotta utilizzando la rete  di  distribuzione  esistente.
          L'energia condivisa e' pari al minimo, in  ciascun  periodo
          orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in  rete
          dagli impianti a fonti rinnovabili  e  l'energia  elettrica
          prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; 
                c)   l'energia   e'   condivisa   per   l'autoconsumo
          istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso  sistemi  di
          accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d)  o
          presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e); 
                d) nel caso di comunita' energetiche  rinnovabili,  i
          punti di prelievo dei consumatori e i punti  di  immissione
          degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su  reti
          elettriche  di  bassa  tensione  sottese,  alla   data   di
          creazione  dell'associazione,  alla  medesima   cabina   di
          trasformazione media tensione/bassa tensione; 
                e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
          che agiscono collettivamente, gli stessi si  trovano  nello
          stesso edificio o condominio. 
              5.  I   clienti   finali   associati   in   una   delle
          configurazioni di cui al comma 2: 
                a) mantengono  i  loro  diritti  di  cliente  finale,
          compreso quello di scegliere il proprio venditore; 
                b)   possono   recedere   in   ogni   momento   dalla
          configurazione di  autoconsumo,  fermi  restando  eventuali
          corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato  per
          la  compartecipazione  agli  investimenti  sostenuti,   che
          devono comunque risultare equi e proporzionati; 
                c)  regolano  i  rapporti  tramite  un  contratto  di
          diritto privato che tiene conto  di  quanto  disposto  alle
          lettere a) e b) e che individua  univocamente  un  soggetto
          delegato, responsabile del riparto dell'energia  condivisa.
          I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a
          tale soggetto la gestione delle partite di pagamento  e  di
          incasso  verso  i  venditori  e  il  Gestore  dei   servizi
          energetici (GSE) Spa. 
              6.  Sull'energia  prelevata  dalla  rete  pubblica  dai
          clienti finali, compresa quella condivisa di cui  al  comma
          4, lettera b), del  presente  articolo,  si  applicano  gli
          oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo  6,  comma
          9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
          244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2017, n. 19. 
              7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni  di
          autoconsumo di  cui  al  comma  2,  gli  impianti  a  fonti
          rinnovabili inseriti in  tali  configurazioni  accedono  al
          meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma  9.
          Non e'  consentito  l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio
          2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  9
          agosto 2019, ne' al meccanismo  dello  scambio  sul  posto.
          Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali  previste
          dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge   di   conversione   del   presente   decreto,
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA)  adotta  i  provvedimenti  necessari  a   garantire
          l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo. La medesima Autorita', inoltre: 
                a) adotta  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il
          gestore del sistema di distribuzione e  la  societa'  Terna
          Spa cooperino per consentire,  con  modalita'  quanto  piu'
          possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del
          presente articolo, con particolare riguardo alle  modalita'
          con le quali sono rese disponibili le  misure  dell'energia
          condivisa; 
                b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  6,
          individua,  anche  in  via  forfetaria,  il  valore   delle
          componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
          di quelle connesse al costo della  materia  prima  energia,
          che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia
          condivisa, in quanto energia istantaneamente  autoconsumata
          sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
          ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; 
                c)  provvede  affinche',  in  conformita'  a   quanto
          disposto dalla lettera b) del comma  9,  sia  istituito  un
          sistema  di  monitoraggio  continuo  delle   configurazioni
          realizzate in attuazione del  presente  articolo;  in  tale
          ambito,  prevede  l'evoluzione  dell'energia  soggetta   al
          pagamento  di  tali  oneri  e  delle   diverse   componenti
          tariffarie tenendo conto  delle  possibili  traiettorie  di
          crescita delle configurazioni  di  autoconsumo,  rilevabili
          dall'attivita'  di  monitoraggio,  e  dell'evoluzione   del
          fabbisogno complessivo delle diverse componenti.  Per  tali
          finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del  gruppo
          GSE Spa; 
                d) individua modalita' per favorire la partecipazione
          diretta dei comuni e delle pubbliche  amministrazioni  alle
          comunita' energetiche rinnovabili. 
              9. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico   e'
          individuata una tariffa incentivante per  la  remunerazione
          degli  impianti  a   fonti   rinnovabili   inseriti   nelle
          configurazioni sperimentali di cui al comma 2,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa  ed
          e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo  e  l'utilizzo
          di sistemi di accumulo; 
                b) il meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dei
          principi di semplificazione e di  facilita'  di  accesso  e
          prevede un sistema di reportistica e  di  monitoraggio  dei
          flussi economici ed energetici a cura  del  GSE  Spa,  allo
          scopo di acquisire elementi utili per la  riforma  generale
          del  meccanismo  dello  scambio  sul  posto,   da   operare
          nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
                c) la tariffa incentivante e' erogata per un  periodo
          massimo  di  fruizione  ed  e'  modulata  fra  le   diverse
          configurazioni incentivabili per garantire la  redditivita'
          degli investimenti, tenuto conto  di  quanto  disposto  dal
          comma 6; 
                d)  il  meccanismo  e'   realizzato   tenendo   conto
          dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
          necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
          a quelli dei meccanismi vigenti; 
                e) e' previsto un unico  conguaglio,  composto  dalla
          restituzione delle componenti di cui al  comma  8,  lettera
          b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
          incentivante di cui al presente comma. 
              10. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".