Art. 62 
 
                       Mobilita' professionale 
 
  1.  La  mobilita'  non  connessa  all'attribuzione   di   posizioni
organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilita'
d'ufficio. 
  2. Per esigenze professionali chiaramente individuate  si  ricorre,
di  norma,  al  «job  posting».  I  profili  professionali  ricercati
mediante  «job  posting»   sono   preventivamente   pubblicati,   con
indicazione dei contenuti del lavoro  da  svolgere  e  dei  requisiti
richiesti. 
  3. In presenza  di  motivate  esigenze  personali,  e  valutate  le
esigenze  di  servizio,  l'Agenzia  puo'  disporre,  a  domanda   del
dipendente, un diverso utilizzo.