Art. 63 
 
                              Distacchi 
 
  1.  Nell'interesse  dell'Agenzia  e  con  delibera  del   Direttore
generale, i dipendenti, previo consenso,  possono  essere  distaccati
presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a  mansioni
particolari senza aver diritto a pretendere  remunerazioni  speciali,
sia pure derivanti da tariffe professionali. La revoca  del  distacco
e' disposta con provvedimento del Direttore generale.  Per  tutto  il
periodo trascorso in tale posizione, i dipendenti sono considerati in
servizio ad ogni effetto. 
  2. Con provvedimento del Direttore generale puo'  essere  disposto,
con l'assenso degli interessati, il  distacco  di  dipendenti  presso
Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne  abbiano  avanzato
richiesta in forza  di  specifiche  disposizioni  di  legge.  Per  il
periodo trascorso in tale posizione, il  dipendente  non  ha  titolo,
salvo  contraria  espressa  previsione  di  legge,   al   trattamento
economico a carico  dell'Agenzia.  In  ogni  caso,  allo  stesso  non
competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennita' di funzione,
il premio di presenza, nonche' i compensi e le indennita' collegati a
specifiche mansioni o prestazioni. 
  3. I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del  precedente
comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti. 
  4. Il provvedimento, che e' comunicato  al  dipendente,  stabilisce
ogni altra condizione e modalita' di attuazione del distacco.