Art. 64 Collocamento a disposizione 1. Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Agenzia, puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a un anno, conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione. 2. Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.