Art. 64 
 
                     Collocamento a disposizione 
 
  1. Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo  del
dipendente, questi, nell'attesa  delle  determinazioni  dell'Agenzia,
puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore
generale,  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  un   anno,
conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione. 
  2. Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.