Art. 24
Progettazione di scuole innovative
1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una didattica basata su metodologie innovative e una piena
fruibilita' degli ambienti didattici, anche attraverso un
potenziamento delle infrastrutture per lo sport, e' prevista
l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo
IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e'
indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli
enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per
l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 -
Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare
il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente»
(DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita'
ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee
progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo
grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e'
volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti
locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della
progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del
concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di
concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono
affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione nonche' la direzione dei lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al
fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate
Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui
funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro
2.340.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a
4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la
scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del
Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro
62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e
Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione
di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni
scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti
locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia
per la coesione territoriale.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi
previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere
posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello
dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del
Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
« 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali
mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita'; »;
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio
2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonche' dal regolamento (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel
numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un
incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».
6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al
fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 152,153,154,155,156 e
157, del Capo IV, del Titolo VI, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia
di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto delI'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita'
in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.»
«Art 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno
indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui
risultati del concorso conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo
contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e
XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea in atti di esecuzione, e sono
pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e
73.»
«Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei partecipanti). - 1. Per
organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente
capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di
esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24,
comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque
consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per
i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto
l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata
motivazione, possono procedere all'esperimento di un
concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la
presentazione di un progetto di fattibilita' e la seconda
avente ad oggetto la presentazione di un progetto
definitivo a livello architettonico e a livello di progetto
di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto
dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al
soggetto che abbia presentato il migliore progetto
definitivo.»
«Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e'
composta unicamente di persone fisiche, alle quali si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonche'
l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione e' richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica
equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano
i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino
al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle
prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente
ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base
dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la
graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla
stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se
necessario, a rispondere a quesiti che la commissione
giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di
chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un
processo verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.»
«Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa
nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione.
Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti
per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Il
termine di presentazione della proposta deve essere
stabilito in relazione all'importanza e complessita' del
tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in
forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o
ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed
impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento
di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e'
corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli
importi previsti per le spese come determinati dal decreto
per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in
forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al
25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.»
«Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai
lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.».
- Il testo del regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 18
dicembre 1997, n. 440, (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi
intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita'
del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale con contratto a tempo determinato della
durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti
al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti
del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione
delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento
sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a
titolo gratuito tra il Ministero del turismo e
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A tale fine,
all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante
dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667
euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 e dell'articolo
64, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di
istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e
garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure
di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da
realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee
guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie
di interventi autorizzati con le quali individua anche i
termini che gli enti locali rispettano per la
progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo
dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e
delle tempistiche definite dai regolamenti europei in
materia;
1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al
Prefetto competente per territorio gli interventi che ha
autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne
l'attuazione da parte degli enti locali mediante
l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';
2) in caso di inerzia degli enti locali
beneficiari nell'espletamento delle procedure per la
progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle
attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli
interventi, rilevata a seguito di attivita' di
monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e
di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e
adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026";
4) gli enti locali che si trovano in esercizio
provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita'
dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica
nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli
interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito
del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro
sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza
di servizi. Il parere del soprintendente di cui
all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale
delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e
alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le
istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere
anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle
disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento
all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo
PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie
di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
come modificato dal presente decreto, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile da
parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini
del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle
istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano
apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere
anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale,
secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di
risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli
spazi delle scuole possono procedere direttamente
all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non
strutturale previa comunicazione agli enti locali
proprietari degli edifici.»
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1. La
dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in
lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale,
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.».
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'uni-versita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per
la trasformazione digitale, il data management, la
definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la
cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 59, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 58. Omissis.
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia»,
con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Omissis.».