Art. 24 bis
Sviluppo delle competenze digitali
1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1
- Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare
l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno
scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del
medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le
priorita' nazionali, l'approccio agli apprendimenti della
programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.
2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del
Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non gia' previsti, gli
obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche
del secondo ciclo di istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/ 2026, nelle scuole di
ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze
digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 124 e 125 della legge
13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1.-123. Omissis.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
Omissis.».