Art. 26
Sostegno della mobilita', anche internazionale, dei docenti
universitari
1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle
relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio
italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie o di ricerca estere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e
aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale ovvero di
studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a
procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti
condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
»;
b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti «
Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo
parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, ».
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e
a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca
o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata
di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la
quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che
ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una
posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di
corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine
alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione
espresse dalle universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti
commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di
cui all'articolo 16. Le universita' pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle
manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale
docente di cui al presente articolo. La presentazione della
candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da'
diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle
qualifiche del personale docente dell'Universita'. La proposta di
chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel
caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori
ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico,
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma
restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le
modalita' di cui al secondo periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a
tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica
e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente
comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente
di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce
la procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui
all'articolo 7, comma 5-bis».
2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo
ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente
tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la
medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure
selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali
presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di
attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter- net l'avviso
pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per
la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono
partecipare anche professori universitari associati, per
l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che' in servizio da almeno
cinque anni presso l'universita'».
2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Ministro della salute.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 4
novembre 2005, n. 230, (Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. L'universita', sede della formazione e
della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo
organico ricerca e didattica, garantendone la completa
liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai
principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il
dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle
ricerche nonche', nel rispetto della programmazione
universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di
insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano
altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di
insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attivita' di diffusione culturale mediante
conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed
editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la
partecipazione agli organi accademici e agli organi
collegiali ufficiali riguardanti la didattica,
l'organizzazione e il coordinamento delle strutture
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria
di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel
periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza
restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. - 8.
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, le universita' possono procedere
alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o
presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se
ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario, che ricoprono da
almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla
base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate
ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
in esito a procedure competitive finalizzate al
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori,
da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione
europea o da altre organizzazioni internazionali.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il
settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.
Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con
proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita'
di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non
devono derivare nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.
10. - 11.
12. Le universita' possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con
imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o
privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi,
per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo
a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
14.
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di
cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante
la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati
secondo le disposizioni della presente legge il limite
massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge mantengono
le proprie funzioni assistenziali e primariali,
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell'anno accademico nel
quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma
restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo
pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita'
acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle
amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione e'
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire
posti di professore ordinario e associato ai sensi dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di
cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati
l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli
articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre
dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento
le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere
adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis, 5-ter e
5-quater, dell'articolo 7, e del comma 4, dell'articolo 18,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1
e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza
del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'articolo 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica.
5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le
universita' possono procedere alla chiamata di professori
ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque
anni presso universita' straniere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio
universitario nazionale, mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle
universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le
universita' pubblicano nel proprio sito internet
istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
di personale docente di cui al presente articolo. La
presentazione della candidatura ai fini della
manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso,
all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori
ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,
ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di
chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,
ferma restando l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi
ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i
soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,
preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
di cui al presente comma devono essere in servizio da
almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere
in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la
procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, (Semplificazione
delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Mobilita', prima destinazione, congedi e
portabilita' dei progetti di ricerca). - 1. L'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata
temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima
destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di
tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi
congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e
tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o
Laboratori esteri, nonche' presso Istituzioni
internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque
anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso
dal presidente dell'ente di appartenenza, s u motivata
richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo
in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora
l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione
inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di
missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano
a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza le rispettive quote dei contributi
previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
3-bis Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla
copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo,
dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante
chiamata diretta di personale in servizio con la medesima
qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel
proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis
possono partecipare anche professori universitari
associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o
primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per
l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
l'universita'.
4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi
dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di
funzionalita' e di collaborazione internazionale nonche'
dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di
ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente
medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo
o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di
progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di
appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile,
previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente
di ricerca.».