Art. 18
Procedura preliminare nazionale per il riconoscimento delle menzioni
tradizionali - Art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
33/2019
1. Conformemente all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
33/2019, il riconoscimento e la disciplina delle menzioni
tradizionali con norma nazionale, preliminarmente alla presentazione
della domanda di protezione alla Commissione UE, avviene nel rispetto
dei seguenti criteri e relativa procedura.
2. Fatto salvo che la menzione tradizionale deve corrispondere ai
requisiti previsti dagli articoli da 112 a 115 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e dagli articoli 26, 27, 32 e 33 del regolamento (UE) n.
33/2019, la domanda e' presentata al Ministero a mezzo PEC e in
regola con le norme sul bollo, nel rispetto delle analoghe
disposizioni per le domande di protezione delle DO e IG di cui
all'articolo 5, comma 2, dai seguenti soggetti:
a) in caso di menzioni tradizionali riferite a specifica o
specifiche DOP o IGP, la domanda e' presentata dai soggetti
richiedenti la protezione o la modifica dei disciplinari delle
specifiche denominazioni;
b) in caso di menzioni tradizionali riferite ad una pluralita' di
DOP o IGP, la domanda e' presentata da una o piu' regioni o province
autonome o da una piu' associazioni o organizzazioni di produttori
vitivinicoli.
3. La domanda deve contenere i seguenti elementi ed essere
corredata della seguente documentazione:
a) il nome della menzione tradizionale ed il tipo, ossia se
risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o
dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli
interessate;
c) la definizione e le condizioni di impiego;
d) le denominazioni di origine protette o le indicazioni
geografiche protette interessate;
d) relazione tecnico-commerciale atta a dimostrare le condizioni
di cui alle lettere precedenti;
e) il parere favorevole della competente regione, qualora non sia
soggetto richiedente.
4. Il Ministero, esaminata la conformita' della Menzione
tradizionale alle norme della UE, entro sei mesi dal ricevimento
della domanda adotta con apposito provvedimento la proposta di
riconoscimento della Menzione tradizionale con la relativa
descrizione e condizioni di utilizzo e pubblica tale
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per recepire le eventuali
osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
5. L'opposizione e' ammissibile qualora dimostra che la domanda di
riconoscimento e' incompatibile con le norme sulle menzioni
tradizionali perche' non conforme all'articolo 27 del regolamento
(UE) n. 33/2019 o perche' la registrazione confliggerebbe con gli
articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019 rispettivamente in
materia di relazione con i marchi commerciali e in materia di omonimi
con le menzioni tradizionali registrate o con le DOP e IGP.
6. In caso di presentazione di opposizione, il Ministero entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la
ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 5,
trasmette l'opposizione al soggetto richiedente e, se del caso, alla
regione. Il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia,
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione
relativa all'opposizione, al Ministero e, se del caso, alla regione.
7. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui
al precedente comma 6 comporta l'archiviazione della domanda di
riconoscimento.
8. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal
richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
9. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni
presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di
opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto
che ha presentato opposizione e, se del caso, alla regione e adotta
il decreto di riconoscimento di cui al successivo comma 11.
10. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal
richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione
convoca, entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
stesse, una riunione con il richiedente, se del caso, la regione ed
il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il
Ministero, d'intesa con la regione, entro sessanta giorni dalla data
della riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto
dell'opposizione, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al
soggetto che ha presentato l'opposizione entro quindici giorni
dall'adozione della predetta decisione.
11. Terminatala procedura di cui al comma 8, in caso di non
accoglimento dell'opposizione, la menzione tradizionale viene
riconosciuta con decreto del Ministro. Tale decreto e' pubblicato sul
sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale e la menzione
tradizionale e' inserita in apposito elenco nazionale pubblicato sul
sito internet del Ministero.
12. A seguito del riconoscimento di cui al comma 11 le menzioni
tradizionali possono essere inserite negli specifici disciplinari di
produzione nell'ambito delle specifiche domande di protezione DO o IG
o di modifica ordinaria dei disciplinari di produzione DOP o IGP.
Tale inserimento avviene fatta salva la eventuale futura decisione
della Commissione UE in merito al conferimento della protezione
comunitaria della menzione tradizionale di cui all'articolo 31,
paragrafo 3, del regolamento n. 33/3019.