Art. 18 Procedura preliminare nazionale per il riconoscimento delle menzioni tradizionali - Art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 33/2019 1. Conformemente all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 33/2019, il riconoscimento e la disciplina delle menzioni tradizionali con norma nazionale, preliminarmente alla presentazione della domanda di protezione alla Commissione UE, avviene nel rispetto dei seguenti criteri e relativa procedura. 2. Fatto salvo che la menzione tradizionale deve corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli da 112 a 115 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli articoli 26, 27, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019, la domanda e' presentata al Ministero a mezzo PEC e in regola con le norme sul bollo, nel rispetto delle analoghe disposizioni per le domande di protezione delle DO e IG di cui all'articolo 5, comma 2, dai seguenti soggetti: a) in caso di menzioni tradizionali riferite a specifica o specifiche DOP o IGP, la domanda e' presentata dai soggetti richiedenti la protezione o la modifica dei disciplinari delle specifiche denominazioni; b) in caso di menzioni tradizionali riferite ad una pluralita' di DOP o IGP, la domanda e' presentata da una o piu' regioni o province autonome o da una piu' associazioni o organizzazioni di produttori vitivinicoli. 3. La domanda deve contenere i seguenti elementi ed essere corredata della seguente documentazione: a) il nome della menzione tradizionale ed il tipo, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate; c) la definizione e le condizioni di impiego; d) le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate; d) relazione tecnico-commerciale atta a dimostrare le condizioni di cui alle lettere precedenti; e) il parere favorevole della competente regione, qualora non sia soggetto richiedente. 4. Il Ministero, esaminata la conformita' della Menzione tradizionale alle norme della UE, entro sei mesi dal ricevimento della domanda adotta con apposito provvedimento la proposta di riconoscimento della Menzione tradizionale con la relativa descrizione e condizioni di utilizzo e pubblica tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per recepire le eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione. 5. L'opposizione e' ammissibile qualora dimostra che la domanda di riconoscimento e' incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perche' non conforme all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 33/2019 o perche' la registrazione confliggerebbe con gli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019 rispettivamente in materia di relazione con i marchi commerciali e in materia di omonimi con le menzioni tradizionali registrate o con le DOP e IGP. 6. In caso di presentazione di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 5, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente e, se del caso, alla regione. Il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia, entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al Ministero e, se del caso, alla regione. 7. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma 6 comporta l'archiviazione della domanda di riconoscimento. 8. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. 9. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto che ha presentato opposizione e, se del caso, alla regione e adotta il decreto di riconoscimento di cui al successivo comma 11. 10. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione convoca, entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse, una riunione con il richiedente, se del caso, la regione ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'intesa con la regione, entro sessanta giorni dalla data della riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'opposizione, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato l'opposizione entro quindici giorni dall'adozione della predetta decisione. 11. Terminatala procedura di cui al comma 8, in caso di non accoglimento dell'opposizione, la menzione tradizionale viene riconosciuta con decreto del Ministro. Tale decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale e la menzione tradizionale e' inserita in apposito elenco nazionale pubblicato sul sito internet del Ministero. 12. A seguito del riconoscimento di cui al comma 11 le menzioni tradizionali possono essere inserite negli specifici disciplinari di produzione nell'ambito delle specifiche domande di protezione DO o IG o di modifica ordinaria dei disciplinari di produzione DOP o IGP. Tale inserimento avviene fatta salva la eventuale futura decisione della Commissione UE in merito al conferimento della protezione comunitaria della menzione tradizionale di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 33/3019.