Art. 18 
 
Procedura preliminare nazionale per il riconoscimento delle  menzioni
  tradizionali -  Art.  26,  paragrafo  2,  del  regolamento (UE)  n.
  33/2019 
 
  1. Conformemente all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE)  n.
33/2019,  il  riconoscimento   e   la   disciplina   delle   menzioni
tradizionali con norma nazionale, preliminarmente alla  presentazione
della domanda di protezione alla Commissione UE, avviene nel rispetto
dei seguenti criteri e relativa procedura. 
  2. Fatto salvo che la menzione tradizionale deve  corrispondere  ai
requisiti previsti dagli articoli da 112 a 115 del  regolamento  (UE)
n. 1308/2013 e dagli articoli 26, 27, 32 e 33 del regolamento (UE) n.
33/2019, la domanda e' presentata al  Ministero  a  mezzo  PEC  e  in
regola  con  le  norme  sul  bollo,  nel  rispetto   delle   analoghe
disposizioni per le domande di  protezione  delle  DO  e  IG  di  cui
all'articolo 5, comma 2, dai seguenti soggetti: 
    a) in caso  di  menzioni  tradizionali  riferite  a  specifica  o
specifiche  DOP  o  IGP,  la  domanda  e'  presentata  dai   soggetti
richiedenti la  protezione  o  la  modifica  dei  disciplinari  delle
specifiche denominazioni; 
    b) in caso di menzioni tradizionali riferite ad una pluralita' di
DOP o IGP, la domanda e' presentata da una o piu' regioni o  province
autonome o da una piu' associazioni o  organizzazioni  di  produttori
vitivinicoli. 
  3.  La  domanda  deve  contenere  i  seguenti  elementi  ed  essere
corredata della seguente documentazione: 
    a) il nome della menzione  tradizionale  ed  il  tipo,  ossia  se
risponde  alla  definizione   dell'articolo   112,   lettera   a)   o
dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    b)  la  categoria  o  le  categorie  di   prodotti   vitivinicoli
interessate; 
    c) la definizione e le condizioni di impiego; 
    d)  le  denominazioni  di  origine  protette  o  le   indicazioni
geografiche protette interessate; 
    d) relazione tecnico-commerciale atta a dimostrare le  condizioni
di cui alle lettere precedenti; 
    e) il parere favorevole della competente regione, qualora non sia
soggetto richiedente. 
  4.  Il  Ministero,  esaminata   la   conformita'   della   Menzione
tradizionale alle norme della UE,  entro  sei  mesi  dal  ricevimento
della domanda  adotta  con  apposito  provvedimento  la  proposta  di
riconoscimento  della   Menzione   tradizionale   con   la   relativa
descrizione   e   condizioni   di   utilizzo    e    pubblica    tale
provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  per  recepire  le  eventuali
osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione. 
  5. L'opposizione e' ammissibile qualora dimostra che la domanda  di
riconoscimento  e'  incompatibile  con  le   norme   sulle   menzioni
tradizionali perche' non conforme  all'articolo  27  del  regolamento
(UE) n. 33/2019 o perche' la  registrazione  confliggerebbe  con  gli
articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019  rispettivamente  in
materia di relazione con i marchi commerciali e in materia di omonimi
con le menzioni tradizionali registrate o con le DOP e IGP. 
  6. In caso di presentazione  di  opposizione,  il  Ministero  entro
quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  stessa  ne  valuta  la
ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 5,
trasmette l'opposizione al soggetto richiedente e, se del caso,  alla
regione. Il richiedente predispone le  controdeduzioni  e  le  invia,
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione
relativa all'opposizione, al Ministero e, se del caso, alla regione. 
  7. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di  cui
al precedente comma  6  comporta  l'archiviazione  della  domanda  di
riconoscimento. 
  8.  Il  Ministero  valuta   le   controdeduzioni   presentate   dal
richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. 
  9. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni
presentate dal richiedente  siano  idonee  a  superare  i  motivi  di
opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso,  al  soggetto
che ha presentato opposizione e, se del caso, alla regione  e  adotta
il decreto di riconoscimento di cui al successivo comma 11. 
  10. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni  presentate  dal
richiedente non siano idonee  a  superare  i  motivi  di  opposizione
convoca, entro sessanta giorni dal ricevimento delle  controdeduzioni
stesse, una riunione con il richiedente, se del caso, la  regione  ed
il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale  il
Ministero, d'intesa con la regione, entro sessanta giorni dalla  data
della riunione,  decide  in  merito  all'accoglimento  o  al  rigetto
dell'opposizione, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al
soggetto  che  ha  presentato  l'opposizione  entro quindici   giorni
dall'adozione della predetta decisione. 
  11. Terminatala procedura di  cui  al  comma  8,  in  caso  di  non
accoglimento  dell'opposizione,  la   menzione   tradizionale   viene
riconosciuta con decreto del Ministro. Tale decreto e' pubblicato sul
sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale e la  menzione
tradizionale e' inserita in apposito elenco nazionale pubblicato  sul
sito internet del Ministero. 
  12. A seguito del riconoscimento di cui al  comma  11  le  menzioni
tradizionali possono essere inserite negli specifici disciplinari  di
produzione nell'ambito delle specifiche domande di protezione DO o IG
o di modifica ordinaria dei disciplinari di  produzione  DOP  o  IGP.
Tale inserimento avviene fatta salva la  eventuale  futura  decisione
della Commissione UE  in  merito  al  conferimento  della  protezione
comunitaria della  menzione  tradizionale  di  cui  all'articolo  31,
paragrafo 3, del regolamento n. 33/3019.