Art. 19 
 
Procedura per la richiesta della protezione  - articoli 112, 113, 114
  e 115 del regolamento (UE)  n.  1308/2013  -  regolamento  (UE)  n.
  33/2019 e regolamento (UE) n. 34/2019 
 
  1. Il Ministero, qualora sia stata assolta  la  condizione  di  cui
all'art. 27, paragrafo 2, lett. a) e  b),  del  regolamento  (UE)  n.
33/2019, in merito al periodo  d'uso  tradizionale  di  una  menzione
successivamente al riconoscimento  con  la  norma  nazionale  di  cui
all'articolo 18, comma 11, presenta la domanda  di  protezione  della
stessa menzione tradizionale alla Commissione europea,  nel  rispetto
delle condizioni, dei termini e  delle  procedure,  ivi  comprese  le
eventuali successive  procedure  di  opposizione,  avvalendosi  della
modulistica di cui al regolamento (UE) n. 33/2019, articoli da  24  a
31, e di cui al regolamento (UE) n. 34/2019, articoli da 21 a 25.