Art. 19 Procedura per la richiesta della protezione - articoli 112, 113, 114 e 115 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - regolamento (UE) n. 33/2019 e regolamento (UE) n. 34/2019 1. Il Ministero, qualora sia stata assolta la condizione di cui all'art. 27, paragrafo 2, lett. a) e b), del regolamento (UE) n. 33/2019, in merito al periodo d'uso tradizionale di una menzione successivamente al riconoscimento con la norma nazionale di cui all'articolo 18, comma 11, presenta la domanda di protezione della stessa menzione tradizionale alla Commissione europea, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle procedure, ivi comprese le eventuali successive procedure di opposizione, avvalendosi della modulistica di cui al regolamento (UE) n. 33/2019, articoli da 24 a 31, e di cui al regolamento (UE) n. 34/2019, articoli da 21 a 25.