Art. 31 
 
Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza  a  seguito
                         della crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri  del  28  febbraio  2022,  ((pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo  2022,))  e  nel  limite  delle
risorse previste al comma  4,  e'  autorizzato,  ((nel  rispetto  del
principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi,)) a: 
  ((a) definire ulteriori forme di accoglienza  diffusa,  diverse  da
quelle previste nell'ambito delle strutture  di  accoglienza  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte  al
registro di cui all'articolo 42 del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo  sostanziale
omogeneita'  di  servizi  e  costi  con  le   citate   strutture   di
accoglienza, per  un  massimo  di  15.000  unita'.  Le  attivita'  di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei
limiti delle risorse  stanziate  per  tale  finalita'  ai  sensi  del
presente articolo e fermo restando  il  ricorso  anche  agli  accordi
quadro nazionali, nell'ambito di  apposite  convenzioni  sottoscritte
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento
della protezione civile, dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e
dall'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  con  soggetti  che
dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti,  l'insussistenza  in
capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio  o
in nome o per conto di soggetti  giuridici,  nonche'  dei  componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di  sentenze
definitive di condanna o di applicazione della pena su  richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  per  delitti
non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per
delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per
i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
dall'articolo 12 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate  di  cui  all'articolo
583, 583-bis, 583-quinquies,  584,  591,  605,  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice  penale,
nonche' delle cause  di  divieto,  sospensione  o  decadenza  di  cui
all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159;)) 
    b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per  l'assistenza
delle  persone  titolari  della  protezione  temporanea  che  abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata  massima  di  90  giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non  oltre  il  31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita'; 
    c) riconoscere, nel limite di 152  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di  ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per  l'accesso
alle prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo  di
100.000 unita'. 
  2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in  attuazione
della deliberazione del Consiglio  dei  ministri  28  febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui ((al comma  1,  lettera  a),))  e  di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo  comma  1,  tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone  assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo  7  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
  3. Nei limiti temporali di  cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le  risorse  iscritte  nello
stato   di   previsione   del   Ministero   dell'interno,    relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
  4. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo per le  emergenze  nazionali,  di  cui
all'articolo 44 del ((codice della protezione  civile,  di  cui  al))
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che  sono  conseguentemente
incrementate per l'anno 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.