((Art. 31 bis 
 
Misure di  assistenza  nei  confronti  dei  minori  non  accompagnati
                      provenienti dall'Ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle  ordinanze
di protezione civile conseguenti alla deliberazione  dello  stato  di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri  in  data  28  febbraio
2022, ai comuni che accolgono  minori  non  accompagnati  provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto,
nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi  dell'articolo  8,
comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero  che
sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei  medesimi
minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge  4  maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario  delegato  di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022,  il  rimborso  dei  costi
sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A  tal
fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di  supporto
da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile, nel limite di spesa complessiva di euro  237.701  per  l'anno
2022. Per l'attuazione delle misure di  cui  al  presente  comma,  il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1,  e'  incrementato  di  euro  58.568.190  per  l'esercizio
finanziario 2022. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
risorse in conto residui accertate ai sensi  dell'articolo  1,  comma
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))