((Art. 31 ter 
 
Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della  crisi
                               ucraina 
 
  1. In considerazione della  necessita'  di  adottare  le  opportune
misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a
seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto  legislativo
22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «oggetto  di
congelamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   effettuando   gli
interventi minimi  e  indifferibili  che  si  rendono  necessari  per
evitare danni alle stesse nel limite delle risorse  disponibili  allo
scopo»; 
  b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Laddove
sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere
gli atti gestionali di cui al  comma  1,  fermi  restando  i  vincoli
derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del  demanio
puo' procedere all'affidamento di contratti di  lavori,  forniture  e
servizi anche in deroga  alle  disposizioni  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  c) al comma 3, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Possono essere nominati  amministratori  anche  persone  giuridiche,
pubbliche  e  private,  con  comprovata  esperienza  nel  settore  di
riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»; 
  d) al comma 7, secondo periodo, dopo  le  parole:  «beni  immobili»
sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»; 
  e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini
del recupero delle spese di cui al presente comma, alle  stesse  puo'
far fronte, a proprio  carico  e  senza  diritto  di  rimborso,  ogni
soggetto terzo che si  renda  disponibile,  una  volta  esperite  sul
medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»; 
  f) al comma 9,  le  parole:  «,  senza  diritto  a  recupero»  sono
soppresse; 
  g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai  commi  13  e  14»
sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»; 
  h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Dalla cessazione delle misure di  congelamento  comunicata
ai sensi del comma 12,  l'Agenzia  del  demanio  puo'  esercitare  il
diritto di ritenzione dei  beni  fino  all'integrale  recupero  delle
spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi
ai sensi del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene  ovvero
di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel  bene
congelato, senza alterare comunque la  funzionalita'  e  l'integrita'
del bene oggetto di congelamento»; 
  i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni»; 
  l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  beni
mobili  registrati  sottoposti  alla  disciplina  del  codice   della
navigazione per i quali e' accertata  l'oggettiva  impossibilita'  di
vendita, documentata attraverso tre  appositi  tentativi  di  vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello  Stato
e assegnati in gestione al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
  m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni». 
  2. Per l'attuazione delle  misure  di  congelamento  delle  risorse
economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina  e
dai connessi regolamenti europei e'  autorizzata  la  spesa  di  13,7
milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. In considerazione della particolare situazione di  necessita'  e
urgenza derivante dalla crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina,
limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione  e
la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia  del  demanio  sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia  di  contabilita'
pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1  della
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e'  limitata  ai  casi  in  cui  la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e'
da questi  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di  responsabilita'
prevista dal primo periodo non si applica per i  danni  cagionati  da
omissione o inerzia del soggetto agente.))