((Art. 31 quater 
 
          Contributo straordinario per le fusioni di comuni 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il  contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  60  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun  beneficiario  in  caso  di
enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti  e
in misura non superiore a 10 milioni di euro  in  caso  di  enti  non
derivanti  da   incorporazioni   con   popolazione   complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del
contributo,  prevedendo  che  in  caso  di  fabbisogno  eccedente  le
disponibilita' sia  data  priorita'  alle  fusioni  o  incorporazioni
aventi  maggiori  anzianita'  e  che  le   eventuali   disponibilita'
eccedenti rispetto al  fabbisogno  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo siano ripartite a favore  dei  medesimi  enti  in  base  alla
popolazione e al numero dei comuni originari». 
  2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore  a  100.000
abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di  vigenza  dello
stato di emergenza dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  del  31  gennaio  2020  e  successivamente  prorogato,   un
procedimento di fusione, ai sensi  dell'articolo  15,  comma  2,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  assegnato   un
contributo di 5 milioni di euro  per  l'anno  2023  da  ripartire  in
proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))