Art. 32 
 
Misure urgenti per  implementare  l'efficienza  dei  dispositivi  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del
corso di formazione professionale  della  procedura  concorsuale  per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un  numero  di  posti  corrispondenti  a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  euro  290.000  per  l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  ((2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto  per
gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per
313 posti bandito con decreto del Capo del  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno  n.  32  del  26  febbraio  2021,  e'  ridotta,  in  via
eccezionale, a tre mesi.))