Art. 33 
 
            Misure per far fronte alle maggiori esigenze 
                     in materia di immigrazione 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  28  febbraio  2022   in
relazione all'esigenza di  assicurare  soccorso  ed  assistenza,  sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in  conseguenza  della
grave crisi internazionale in atto e  attesa  la  necessita'  di  far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal  massiccio  afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino  al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni  territoriali  per  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale,  i  contratti   di
prestazione  di  lavoro  a  termine,  stipulati  tramite  agenzie  di
((somministrazione di lavoro,)) nell'ambito del  progetto  finanziato
con i  fondi  destinati  dalla  Commissione  Europea  all'Italia  per
fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com  -
Empowerment  Asylum  Commission,  Sub  Action   2,   possono   essere
modificati anche in deroga,  ove  necessario,  all'articolo  106  del
((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. Per le  medesime  esigenze  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
consentire una piu' rapida  trattazione  delle  istanze  avanzate,  a
vario  titolo,  da  cittadini  stranieri  interessati   dalla   crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e'  autorizzato  ad
utilizzare fino  al  31  dicembre  2022  prestazioni  di  lavoro  con
contratto  a  termine  di  cui  all'articolo  103,  comma   23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77.  I  relativi  i  contratti,  gia'
stipulati con le agenzie di ((somministrazione di  lavoro,))  possono
essere modificati anche in deroga, ove necessario,  all'articolo  106
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38.