Art. 34 
 
Deroga  alla  disciplina  del   riconoscimento   ((delle   qualifiche
  professionali per medici e operatori sociosanitari)) ucraini 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4  marzo  2023,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore  socio-sanitario  ai  professionisti  cittadini  ucraini
residenti in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che  intendono
esercitare nel territorio nazionale,  presso  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione  sanitaria  o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione europea.  Le  strutture  sanitarie  ((e  sociosanitarie))
interessate possono procedere  al  reclutamento  temporaneo  di  tali
professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per  i
rifugiati,  con  contratti  a  tempo  determinato  o  con   incarichi
((libero-professionali,))  anche  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa, in deroga all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto  previsto  ((dall'articolo
11 del  decreto-legge))  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. ((La struttura  che
procede al reclutamento temporaneo  trasmette  alla  regione  o  alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui  territorio  si  e'
proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei  professionisti
sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione  di
cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano curano  la  conservazione  della  documentazione  ricevuta  e
istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli  operatori
socio-sanitari reclutati.  L'elenco  dei  professionisti  sanitari  e
degli operatori socio-sanitari reclutati  e'  trasmesso  ai  relativi
Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita'  previste  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  1-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  i  professionisti  interessati
depositano presso la struttura sanitaria che procede al  reclutamento
temporaneo la documentazione attestante il possesso  della  qualifica
professionale sanitaria o di  operatore  socio-sanitario,  munita  di
traduzione asseverata presso il tribunale.))