Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  procedimenti  autorizzativi  per
  prodotti a duplice uso e prodotti listati  per  effetto  di  misure
  restrittive unionali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente  decreto,  l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10  esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di  comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto
si svolgono esclusivamente tramite un sistema  telematico  basato  su
una piattaforma digitale integrata,  nel  rispetto  delle  pertinenti
disposizioni europee e del Codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma
garantisce  la  protezione,  la   disponibilita',   l'accessibilita',
l'integrita' e la  riservatezza  dei  dati,  nonche'  la  continuita'
operativa  del  sistema,  cui  si  accede  esclusivamente   su   base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 
      7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data di  avvio
dell'operativita'  della  piattaforma  di  cui  al  comma  7-bis   ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. 
  ((7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter e' data
attuazione  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»;)) 
    c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: ((«L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,)) effettua  visite  ispettive
presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai
locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,
dati, regolamenti interni e  altri  materiali  relativi  ai  prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.