Art. 31 
 
      Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza 
                    a seguito della crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri  del  28  febbraio  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del  10  marzo  2022,  e  nel  limite  delle
risorse previste  al  comma  4,  e'  autorizzato,  nel  rispetto  del
principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a: 
    a) definire ulteriori forme di accoglienza  diffusa,  diverse  da
quelle previste nell'ambito delle strutture  di  accoglienza  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte  al
registro di cui all'articolo 42 del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo  sostanziale
omogeneita'  di  servizi  e  costi  con  le   citate   strutture   di
accoglienza, per  un  massimo  di  15.000  unita'.  Le  attivita'  di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei
limiti delle risorse  stanziate  per  tale  finalita'  ai  sensi  del
presente articolo e fermo restando  il  ricorso  anche  agli  accordi
quadro nazionali, nell'ambito di  apposite  convenzioni  sottoscritte
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento
della protezione civile, dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e
dall'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  con  soggetti  che
dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti,  l'insussistenza  in
capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio  o
in nome o per conto di soggetti  giuridici,  nonche'  dei  componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di  sentenze
definitive di condanna o di applicazione della pena su  richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  per  delitti
non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per
delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per
i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
dall'articolo 12 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate  di  cui  all'articolo
583, 583-bis, 583-quinquies,  584,  591,  605,  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice  penale,
nonche' delle cause  di  divieto,  sospensione  o  decadenza  di  cui
all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159; 
    b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per  l'assistenza
delle  persone  titolari  della  protezione  temporanea  che  abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata  massima  di  90  giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non  oltre  il  31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita'; 
    c) riconoscere, nel limite di 152  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di  ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per  l'accesso
alle prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo  di
100.000 unita'. 
  2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in  attuazione
della deliberazione del Consiglio  dei  ministri  28  febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo  comma  1,  tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone  assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo  7  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
  3. Nei limiti temporali di  cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le  risorse  iscritte  nello
stato   di   previsione   del   Ministero   dell'interno,    relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
  4. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo per le  emergenze  nazionali,  di  cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  che   sono   conseguentemente
incrementate per l'anno 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo  7  aprile  2003,  n.  85   (Attuazione   della
          direttiva  2001/55/CE  relativa  alla   concessione   della
          protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
          sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario): 
                «Art 4 (Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
          stabilisce: 
                  a)  la  data   di   decorrenza   della   protezione
          temporanea; 
                  b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
          temporanea; 
                  c) la disponibilita'  ricettiva  per  l'accoglienza
          degli sfollati; 
                  d) le procedure, con le relative agevolazioni,  per
          il rilascio agli sfollati  individuati  dalla  lettera  b),
          degli  eventuali  visti  per  l'ingresso   nel   territorio
          nazionale; 
                  e) le  procedure  per  il  rilascio  agli  sfollati
          individuati dalla lettera b),  del  permesso  di  soggiorno
          esteso allo  studio  e  al  lavoro,  quelle  relative  alla
          disciplina degli  eventuali  ricongiungimenti  familiari  e
          alla registrazione dei dati personali degli  sfollati.  Del
          numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene  conto
          nell'adozione del  decreto  di  programmazione  annuale  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
          unico; 
                  f)  il  punto  di   contatto   nazionale   per   la
          cooperazione amministrativa  con  gli  altri  Stati  membri
          dell'Unione   europea   ai   fini   dell'attuazione   della
          protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
          presente decreto; 
                  g)  le  misure  assistenziali,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  anche  mediante  il
          coinvolgimento delle associazioni ed enti di  volontariato,
          comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza  sociale,  per
          le cure  mediche,  per  il  sostentamento  e  l'accesso  al
          sistema educativo per i minori alla pari  con  i  cittadini
          italiani,   nonche'   per   l'accesso    alla    formazione
          professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
          assistenziali sono stabilite per le  categorie  di  persone
          con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati  e
          le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
          forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; 
                  h) gli interventi, anche con la  collaborazione  di
          associazioni    od    organizzazioni    internazionali    o
          intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario; 
                  i) gli altri interventi necessari per  l'attuazione
          della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi  al
          trasferimento della persona  protetta  temporaneamente  fra
          Stati   membri   e   quelli   inerenti   la    cooperazione
          amministrativa di cui alla lettera f); 
                  l)  le  procedure   da   attuarsi   nel   caso   di
          presentazione di una domanda  di  asilo  da  parte  di  una
          persona temporaneamente protetta. 
                2. Nei  confronti  dei  minori  non  accompagnati  si
          applicano  le  norme  di  cui  all'articolo  33  del  testo
          unico.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  9  e  11,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 (Attuazione della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale): 
                «Art. 9 (Misure di prima accoglienza). -  1.  Per  le
          esigenze di prima accoglienza e  per  l'espletamento  delle
          operazioni  necessarie  alla  definizione  della  posizione
          giuridica, lo straniero e' accolto nei  centri  governativi
          di prima accoglienza istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, secondo la programmazione e i criteri individuati  dal
          Tavolo  di  coordinamento  nazionale  e   dai   Tavoli   di
          coordinamento regionale  ai  sensi  dell'articolo  16,  che
          tengono conto,  ai  fini  della  migliore  gestione,  delle
          esigenze di contenimento della capienza massima. 
                2. La gestione dei centri di  cui  al  comma  1  puo'
          essere affidata  ad  enti  locali,  anche  associati,  alle
          unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
          operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo  o
          agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza  sociale,
          secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
                3. Le strutture allestite ai sensi del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n.  451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  possono  essere
          destinate, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alle
          finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  I  centri   di
          accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  svolgono  le
          funzioni di cui al presente articolo. 
                4. Il prefetto, informato il sindaco del  comune  nel
          cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza  e
          sentito  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  del  Ministero   dell'interno,   invia   il
          richiedente  nelle  strutture  di  cui  al  comma   1.   Il
          richiedente   e'   accolto   per   il   tempo   necessario,
          all'espletamento delle operazioni di  identificazione,  ove
          non completate precedentemente, alla verbalizzazione  della
          domanda  ed  all'avvio  della  procedura  di  esame   della
          medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
          di salute diretto  anche  a  verificare,  fin  dal  momento
          dell'ingresso   nelle   strutture   di   accoglienza,    la
          sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di  cui
          all'articolo 17, comma 3. 
                4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al  comma  4,
          il  richiedente  e'  trasferito,  nei  limiti   dei   posti
          disponibili, nelle strutture del Sistema di  accoglienza  e
          integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del  presente
          decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di  cui
          all'articolo 17, sulla base delle  specifiche  esigenze  di
          vulnerabilita', e' trasferito nelle  strutture  di  cui  al
          primo periodo in via prioritaria. 
                4-ter. La  verifica  della  sussistenza  di  esigenze
          particolari e di specifiche situazioni  di  vulnerabilita',
          anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
          di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee  misure  di
          accoglienza di cui all'articolo 10, e'  effettuata  secondo
          le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
          con   il   Ministero   dell'interno   e   con   le    altre
          amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
          centri di cui al presente articolo e all'articolo 11. 
                5.» 
                «Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
                2. Le strutture di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          del richiedente nelle strutture del Sistema di  accoglienza
          e  integrazione,   di   cui   all'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39.  Il
          trasferimento del richiedente che rientra  nelle  categorie
          di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria. 
                4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  42,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                «Art. 42 (Misure di integrazione sociale).  -  1.  Lo
          Stato, le regioni, le  province  e  i  comuni,  nell'ambito
          delle proprie competenze, anche in  collaborazione  con  le
          associazioni  di  stranieri   e   con   le   organizzazioni
          stabilmente   operanti   in   loro   favore,   nonche'   in
          collaborazione con le  autorita'  o  con  enti  pubblici  e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono: 
                  a)  le  attivita'  intraprese   in   favore   degli
          stranieri regolarmente soggiornanti  in  Italia,  anche  al
          fine di effettuare corsi della lingua e  della  cultura  di
          origine,  dalle  scuole  e  dalle   istituzioni   culturali
          straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                  b) la diffusione  di  ogni  informazione  utile  al
          positivo  inserimento  degli   stranieri   nella   societa'
          italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
          doveri, le diverse opportunita' di integrazione e  crescita
          personale  e  comunitaria  offerte  dalle   amministrazioni
          pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
          di un positivo reinserimento nel Paese di origine; 
                  c)  la  conoscenza  e   la   valorizzazione   delle
          espressioni culturali, ricreative,  sociali,  economiche  e
          religiose  degli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  e  ogni  iniziativa  di  informazione  sulle  cause
          dell'immigrazione e di  prevenzione  delle  discriminazioni
          razziali o della xenofobia  anche  attraverso  la  raccolta
          presso  le  biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di
          libri, periodici e  materiale  audiovisivo  prodotti  nella
          lingua originale  dei  Paesi  di  origine  degli  stranieri
          residenti in Italia o provenienti da essi; 
                  d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
          regolarmente iscritte nel registro di cui al  comma  2  per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari di carta di soggiorno o di permesso  di  soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori interculturali al fine di  agevolare  i  rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai  diversi  gruppi  etnici,   nazionali,   linguistici   e
          religiosi; 
                  e)  l'organizzazione  di   corsi   di   formazione,
          ispirati  a  criteri  di   convivenza   in   una   societa'
          multiculturale   e   di   prevenzione   di    comportamenti
          discriminatori,  xenofobi  o   razzisti,   destinati   agli
          operatori degli organi  e  uffici  pubblici  e  degli  enti
          privati che hanno rapporti abituali  con  stranieri  o  che
          esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. 
                2. Per i fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento per  gli  affari  sociali  un  registro  delle
          associazioni  selezionate  secondo  criteri   e   requisiti
          previsti nel regolamento di attuazione. 
                3.  Ferme  restando  le  iniziative  promosse   dalle
          regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con
          la partecipazione dei cittadini  stranieri,  le  iniziative
          idonee  alla  rimozione  degli  ostacoli  che   impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale  di
          coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire  la  partecipazione  degli  stranieri  alla   vita
          pubblica  e  la  circolazione  delle   informazioni   sulla
          applicazione del presente testo unico. 
                4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
          enti e delle  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
          nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di  cui
          all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i  Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle  problematiche   relative   alla   condizione   degli
          stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, la Consulta per  i  problemi  degli
          stranieri immigrati e delle loro famiglie,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un  Ministro  da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
                  a) rappresentanti delle associazioni e  degli  enti
          presenti nell'organismo di cui al comma 3 e  rappresentanti
          delle associazioni che svolgono  attivita'  particolarmente
          significative nel settore dell'immigrazione in  numero  non
          inferiore a dieci; 
                  b) rappresentanti degli stranieri  designati  dalle
          associazioni piu' rappresentative operanti  in  Italia,  in
          numero non inferiore a sei; 
                  c) rappresentanti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro; 
                  d) rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre; 
                  e)  otto  esperti  designati  rispettivamente   dai
          Ministeri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          pubblica istruzione, dell'interno, di grazia  e  giustizia,
          degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; 
                  f) otto rappresentanti delle autonomie  locali,  di
          cui due  designati  dalle  regioni,  uno  dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province  italiane  (UPI)  e   quattro   dalla   Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281; 
                  g)  due  rappresentanti  del  Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL); 
                  g-bis) esperti dei  problemi  dell'immigrazione  in
          numero non superiore a dieci. 
                5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'
          nominato un supplente. 
                6.  Resta  ferma  la  facolta'   delle   regioni   di
          istituire, in analogia con  quanto  disposto  al  comma  4,
          lettere a), b), c), d) e g), con competenza  nelle  materie
          loro attribuite dalla  Costituzione  e  dalle  leggi  dello
          Stato, consulte regionali per  i  problemi  dei  lavoratori
          extracomunitari e delle loro famiglie. 
                7.  Il  regolamento  di  attuazione   stabilisce   le
          modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di
          cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 
                8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi  4
          e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei  supplenti
          e' gratuita, con esclusione del  rimborso  delle  eventuali
          spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti  dalla
          pubblica amministrazione e non  risiedano  nel  comune  nel
          quale hanno sede i predetti organi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 80,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 80 (Motivi di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli  416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti, consumati o tentati, previsti  dall'articolo
          74 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e
          dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  in  quanto  riconducibili   alla   partecipazione   a
          un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  2
          della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  b-bis) false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                  c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                  d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  e) delitti di cui agli articoli  648-bis,648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                  f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  g) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2.  Costituisce  altresi'  motivo  di  esclusione  la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
          Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo  34-bis,
          commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159. 
                3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta  se
          la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
          pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
          Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
          materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
          cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
          stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
          parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
          condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
          relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
          ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
          comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
          ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
          comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
          pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande. 
                5.   Le   stazioni   appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                  a) la  stazione  appaltante  possa  dimostrare  con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                  b) l'operatore economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
          110 del presente codice e dall'articolo 186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con   mezzi
          adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole  di
          gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
          integrita' o affidabilita'; 
                  c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                  c-ter)  l'operatore  economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                  c-quater)  l'operatore  economico  abbia   commesso
          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'
          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza
          passata in giudicato; 
                  d)  la  partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                  e) una distorsione della concorrenza derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                  f) l'operatore economico sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                  f-bis) l'operatore  economico  che  presenti  nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                  f-ter)   l'operatore   economico    iscritto    nel
          casellario informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC
          per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
          documentazione nelle procedure di gara e negli  affidamenti
          di subappalti. Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a
          quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
                  g) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                  h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto
          di intestazione fiduciaria di  cui  all'articolo  17  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un
          anno   decorrente   dall'accertamento   definitivo    della
          violazione e va comunque disposta se la violazione  non  e'
          stata rimossa; 
                  i)   l'operatore   economico   non   presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                  l) l'operatore economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                  m) l'operatore economico si trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
                    6. Le stazioni appaltanti escludono un  operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
                    7. Un operatore economico che  si  trovi  in  una
          delle situazioni di cui  al  comma  1,  limitatamente  alle
          ipotesi in cui la sentenza  definitiva  abbia  imposto  una
          pena  detentiva  non  superiore  a  18  mesi  ovvero  abbia
          riconosciuto   l'attenuante   della   collaborazione   come
          definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5,
          e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi
          impegnato a risarcire qualunque danno causato dal  reato  o
          dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti  di
          carattere tecnico, organizzativo e  relativi  al  personale
          idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
                    8. Se  la  stazione  appaltante  ritiene  che  le
          misure di cui al  comma  7  sono  sufficienti,  l'operatore
          economico  non  e'  escluso  della   procedura   d'appalto;
          viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
          all'operatore economico. 
                    9. Un operatore economico  escluso  con  sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
                    10. Se la sentenza penale di condanna  definitiva
          non fissa la durata della pena accessoria della incapacita'
          di contrattare con la pubblica amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
          di  diritto  la  pena   accessoria   perpetua,   ai   sensi
          dell'articolo 317-bis, primo periodo,  del  codice  penale,
          salvo  che  la  pena  sia  dichiarata  estinta   ai   sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                  b)  pari   a   sette   anni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice  penale,
          salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
                  c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
                10-bis. Nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
          comma 10, se la pena principale ha  una  durata  inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
                11. Le cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
                12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
                13.  Con  linee  guida  l'ANAC,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
          prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di
          prova  considerare  adeguati  per  la  dimostrazione  delle
          circostanze di esclusione di cui al comma  5,  lettera  c),
          ovvero  quali  carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente
          contratto  di  appalto  siano  significative  ai  fini  del
          medesimo comma 5, lettera c). 
                14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                «Art.  12  (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
                2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  54
          del codice penale, non costituiscono reato le attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
                3. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
                  a) il fatto riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
                  b)  la  persona  trasportata  e'  stata  esposta  a
          pericolo per la sua vita  o  per  la  sua  incolumita'  per
          procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 
                  c) la persona trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
                  d) il fatto e' commesso da tre o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
                  e) gli autori del fatto hanno la disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti. 
                3-bis. Se i fatti di cui al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
                3-ter. La pena detentiva e'  aumentata  da  un  terzo
          alla meta' e si applica la multa di 25.000  euro  per  ogni
          persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
                  a) sono commessi al fine di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
                  b) sono commessi al fine di trarne profitto,  anche
          indiretto. 
                3-quater.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse   da
          quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
                3-quinquies.  Per  i  delitti  previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
                3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice
          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
                3-septies. 
                4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
                4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
                4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. (146) 
                5. Fuori dei casi previsti dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il
          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                5-bis. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre
          ingiusto profitto,  da'  alloggio  ovvero  cede,  anche  in
          locazione, un immobile ad uno straniero che  sia  privo  di
          titolo di soggiorno al momento della stipula o del  rinnovo
          del contratto di locazione, e' punito con la reclusione  da
          sei  mesi  a  tre  anni.  La  condanna  con   provvedimento
          irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su  richiesta
          delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
          condizionale   della    pena,    comporta    la    confisca
          dell'immobile, salvo che appartenga a persona  estranea  al
          reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          vigenti in materia di  gestione  e  destinazione  dei  beni
          confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita,  ove
          disposta,   dei   beni   confiscati   sono   destinate   al
          potenziamento delle attivita' di prevenzione e  repressione
          dei reati in tema di immigrazione clandestina. 
                6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                6-bis. - 6-quater. 
                7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle
          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura
          penale. 
                8. I beni sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
          settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di  cui
          al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  che  ne
          abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
          generale o per  finalita'  sociali  o  culturali,  i  quali
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle  imbarcazioni  eventualmente  loro  affidate,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.  Fino
          all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore, istituito dall'articolo 45 del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si  considerano
          enti del Terzo settore gli enti di  cui  all'articolo  104,
          comma 1, del medesimo codice.  I  mezzi  di  trasporto  non
          possono essere in alcun caso  alienati.  Si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  100,
          commi 2 e 3, del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309. 
                8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate
          istanze di affidamento per mezzi di trasporto  sequestrati,
          si applicano le disposizioni dell'articolo  301-bis,  comma
          3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia doganale, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  gennaio   1973,   n.   43,   e   successive
          modificazioni. 
                8-ter.  La  distruzione  puo'   essere   direttamente
          disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dalla
          autorita' da lui delegata, previo nullaosta  dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
                8-quater.  Con  il  provvedimento  che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
                8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato  a  seguito
          di provvedimento definitivo di confisca sono, a  richiesta,
          assegnati  in   via   prioritaria   all'amministrazione   o
          trasferiti all'ente o, in subordine, agli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 8 che ne  abbiano  avuto  l'uso  ai
          sensi del comma 8 ovvero sono alienati o  distrutti.  Resta
          fermo che gli enti del Terzo settore  di  cui  al  comma  8
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle imbarcazioni eventualmente  loro  trasferite,  previa
          autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria  competente.  I
          mezzi di trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per  le
          finalita' di cui al comma 8, sono  comunque  distrutti.  Si
          osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni  vigenti
          in materia di gestione e destinazione dei beni  confiscati.
          Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita',  si
          applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
                9.  Le  somme  di  denaro  confiscate  a  seguito  di
          condanna per uno dei reati previsti dal presente  articolo,
          nonche' le somme di  denaro  ricavate  dalla  vendita,  ove
          disposta,  dei   beni   confiscati,   sono   destinate   al
          potenziamento delle attivita' di prevenzione e  repressione
          dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
          interventi   finalizzati   alla   collaborazione   e   alla
          assistenza tecnico-operativa con le forze  di  polizia  dei
          Paesi interessati. A tal  fine,  le  somme  affluiscono  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere assegnate, sulla base di  specifiche  richieste,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
                9-bis. La nave italiana in servizio di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
                9-ter. Le navi della Marina militare, ferme  restando
          le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
                9-quater. I poteri di  cui  al  comma  9-bis  possono
          essere esercitati al di  fuori  delle  acque  territoriali,
          oltre che da parte delle navi della Marina militare,  anche
          da parte delle navi in  servizio  di  polizia,  nei  limiti
          consentiti dalla legge, dal  diritto  internazionale  o  da
          accordi bilaterali o multilaterali, se  la  nave  batte  la
          bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
          tratti di  una  nave  senza  bandiera  o  con  bandiera  di
          convenienza. 
                9-quinquies. Le modalita' di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
                9-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo. 
                9-septies. Il Dipartimento della  pubblica  sicurezza
          del  Ministero  dell'interno  assicura,  nell'ambito  delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  20
          febbraio 1958, n.  75  (Abolizione  della  regolamentazione
          della prostituzione e lotta contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione altrui): 
                «Art. 3. - Le disposizioni contenute  negli  articoli
          531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti: 
                  "E' punito con la reclusione da due a  sei  anni  e
          con la multa da euro 258 (lire 500.000) a euro 10.329 (lire
          20.000.000), salvo in ogni  caso  l'applicazione  dell'art.
          240 del Codice penale: 
                    1)  chiunque,  trascorso  il   termine   indicato
          nell'art. 2,  abbia  la  proprieta'  o  l'esercizio,  sotto
          qualsiasi denominazione, di una casa  di  prostituzione,  o
          comunque la  controlli,  o  diriga,  o  amministri,  ovvero
          partecipi   alla   proprieta',   esercizio,   direzione   o
          amministrazione di essa; 
                    2)   chiunque,    avendo    la    proprieta'    o
          l'amministrazione di una casa od altro locale,  li  conceda
          in  locazione  a  scopo  di  esercizio  di  una   casa   di
          prostituzione; 
                    3)  chiunque,  essendo  proprietario,  gerente  o
          preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di
          bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o
          loro annessi e dipendenza, o  qualunque  locale  aperto  al
          pubblico   od   utilizzato   dal   pubblico,   vi   tollera
          abitualmente  la  presenza  di  una  o  piu'  persone  che,
          all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; 
                    4) chiunque recluti una persona al fine di  farle
          esercitare la prostituzione, o ne agevoli  a  tal  fine  la
          prostituzione; 
                    5) chiunque induca alla prostituzione  una  donna
          di  eta'  maggiore,  o  compia  atti  di   lenocinio,   sia
          personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico,  sia
          a mezzo  della  stampa  o  con  qualsiasi  altro  mezzo  di
          pubblicita'; 
                    6) chiunque induca  una  persona  a  recarsi  nel
          territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da
          quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi
          la prostituzione, ovvero si intrometta  per  agevolarne  la
          partenza; 
                    7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni
          ed   organizzazioni   nazionali   od   estere   dedite   al
          reclutamento di persone da destinare alla prostituzione  od
          allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in  qualsiasi
          forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione  o
          gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; 
                    8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti
          la prostituzione altrui. 
                  In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente
          articolo, alle pene in essi  comminate  sara'  aggiunta  la
          perdita della licenza d'esercizio  e  potra'  anche  essere
          ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. 
                  I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se  commessi
          da un cittadino in  territorio  estero,  sono  punibili  in
          quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.». 
              - Si riporta il testo del libro II,  titolo  XII,  capo
          III, sezione I, degli  articoli  575,  582,  583,  583-bis,
          583-quinquies,  584,   591,   605,   609-bis,   609-quater,
          609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice
          penale: 
                «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte  di
          un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni» 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni. 
                Se la malattia ha una durata non superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583  e  585,
          ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e  nell'ultima
          parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile  a  querela
          della persona offesa.» 
                «Art. 583  (Circostanze  aggravanti).  -  La  lesione
          personale e' grave e si applica  la  reclusione  da  tre  a
          sette anni: 
                  1. se dal fatto deriva una malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
                  2. se il fatto produce  l'indebolimento  permanente
          di un senso o di un organo; 
                  3. - 5.» 
                «Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione  degli  organi
          genitali femminili). - Chiunque,  in  assenza  di  esigenze
          terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
          femminili e' punito con la reclusione da quattro  a  dodici
          anni. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  come
          pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  la
          clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
          altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
                Chiunque,  in  assenza  di   esigenze   terapeutiche,
          provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,  lesioni
          agli organi genitali femminili diverse da  quelle  indicate
          al primo comma, da cui derivi  una  malattia  nel  corpo  o
          nella mente, e' punito con la reclusione  da  tre  a  sette
          anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se  la  lesione
          e' di lieve entita'. 
                La pena e' aumentata di un terzo quando  le  pratiche
          di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di
          un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro. 
                La  condanna  ovvero  l'applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura  penale  per  il  reato  di  cui  al  presente
          articolo  comporta,  qualora  il  fatto  sia  commesso  dal
          genitore o dal tutore, rispettivamente: 
                  1)    la     decadenza     dall'esercizio     della
          responsabilita' genitoriale; 
                  2) l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi  ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          altresi'  quando  il  fatto  e'  commesso   all'estero   da
          cittadino italiano o  da  straniero  residente  in  Italia,
          ovvero in  danno  di  cittadino  italiano  o  di  straniero
          residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito  a
          richiesta del Ministro della giustizia.» 
                «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto  della
          persona mediante lesioni permanenti al  viso).  -  Chiunque
          cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
          deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
          la reclusione da otto a quattordici anni. 
                La  condanna  ovvero  l'applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura  penale  per  il  reato  di  cui  al  presente
          articolo  comporta  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi
          ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela    e
          all'amministrazione di sostegno.» 
                «Art. 584 (Omicidio preterintenzionale). -  Chiunque,
          con atti diretti a commettere  uno  dei  delitti  preveduti
          dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un  uomo,  e'
          punito con la reclusione da dieci a diciotto anni." 
                «Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
          Chiunque  abbandona   una   persona   minore   degli   anni
          quattordici, ovvero una persona incapace, per  malattia  di
          mente o di corpo, per vecchiaia,  o  per  altra  causa,  di
          provvedere a se stessa, e della quale abbia la  custodia  o
          debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          cinque anni. 
                Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
          cittadino  italiano  minore  degli  anni  diciotto,  a  lui
          affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
                La pena e' della reclusione da uno a sei anni se  dal
          fatto deriva una lesione personale, ed e'  da  tre  a  otto
          anni se ne deriva la morte. 
                Le pene sono aumentate se il fatto  e'  commesso  dal
          genitore, dal figlio, dal  tutore  o  dal  coniuge,  ovvero
          dall'adottante o dall'adottato.» 
                «Art. 605 (Sequestro di persona).  -  Chiunque  priva
          taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
          da sei mesi a otto anni. 
                La pena e' della reclusione da uno a dieci  anni,  se
          il fatto e' commesso: 
                  1. in danno di un ascendente, di un discendente,  o
          del coniuge; 
                  2. da un pubblico ufficiale, con abuso  dei  poteri
          inerenti alle sue funzioni. 
                Se il fatto di cui al  primo  comma  e'  commesso  in
          danno di un minore, si applica la pena della reclusione  da
          tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in  presenza  di
          taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in
          danno  di  minore  di  anni  quattordici  o  se  il  minore
          sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
          la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
                Se  il  colpevole  cagiona  la   morte   del   minore
          sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
                Le  pene  previste  dal  terzo  comma  sono  altresi'
          diminuite fino alla meta' nei confronti  dell'imputato  che
          si adopera concretamente: 
                  1)  affinche'  il  minore  riacquisti  la   propria
          liberta'; 
                  2)  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
          portata a  conseguenze  ulteriori,  aiutando  concretamente
          l'autorita' di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella
          raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
          dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu'
          autori di reati; 
                  3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
          sequestro di minore.» 
                «Art. 609-bis (Violenza sessuale).  -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',
          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
                Alla  stessa  pena  soggiace  chi  induce  taluno   a
          compiere o subire atti sessuali: 
                  1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
          o psichica della persona offesa al momento del fatto; 
                  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona. 
                Nei casi di minore gravita' la pena e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.» 
                «Art. 609-quater (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace  alla   pena   stabilita   dall'articolo   609-bis
          chiunque, al di  fuori  delle  ipotesi  previste  in  detto
          articolo, compie atti sessuali con persona che, al  momento
          del fatto: 
                  1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
                  2) non ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
                Fuori  dei  casi  previsti   dall'articolo   609-bis,
          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con
          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti
          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni
          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. 
                Fuori  dei  casi  previsti  dai   commi   precedenti,
          chiunque compie atti sessuali con  persona  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  quattordici,  abusando  della  fiducia
          riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
          esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
          dell'ufficio  ricoperto  o   delle   relazioni   familiari,
          domestiche, lavorative, di coabitazione o  di  ospitalita',
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
                La pena e' aumentata: 
                  1) se il compimento  degli  atti  sessuali  con  il
          minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene  in
          cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche  solo
          promessi; 
                  2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  3) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  4) se dal fatto, a causa della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                  5) se dal fatto deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore. 
                Non e' punibile il minorenne che, al di  fuori  delle
          ipotesi  previste  nell'articolo   609-bis,   compie   atti
          sessuali con un  minorenne  che  abbia  compiuto  gli  anni
          tredici, se la differenza di eta' tra  i  soggetti  non  e'
          superiore a quattro anni. 
                Nei casi di minore gravita' la pena e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi. 
                Si applica  la  pena  di  cui  all'articolo  609-ter,
          secondo comma, se la persona offesa  non  ha  compiuto  gli
          anni dieci.» 
                «Art.  609-quinquies  (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
          stessa pena di cui al  primo  comma  soggiace  chiunque  fa
          assistere  una  persona  minore  di  anni  quattordici   al
          compimento di atti sessuali, ovvero  mostra  alla  medesima
          materiale pornografico, al fine di indurla a compiere  o  a
          subire atti sessuali. 
                La pena e' aumentata. 
                  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o  se
          dal fatto deriva al  minore,  a  causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per  il
          minore. 
                La pena  e'  aumentata  fino  alla  meta'  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
          con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.» 
                «Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). -  La
          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,
          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza
          sessuale di cui all'articolo 609-bis. 
                Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 
                Si  applicano  le  circostanze  aggravanti   previste
          dall'articolo 609-ter. 
                La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando
          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del
          primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112." 
                «Art.  609-undecies  (Adescamento  di  minorenni).  -
          Chiunque, allo scopo di commettere  i  reati  di  cui  agli
          articoli 600,  600-bis,  600-ter  e  600-quater,  anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1,    600-quinquies,    609-bis,     609-quater,
          609-quinquies  e  609-octies,  adesca  un  minore  di  anni
          sedici, e' punito, se il fatto non costituisce  piu'  grave
          reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento
          si intende qualsiasi atto volto a carpire  la  fiducia  del
          minore attraverso artifici, lusinghe  o  minacce  posti  in
          essere anche mediante l'utilizzo della rete internet  o  di
          altre reti o mezzi di comunicazione. 
                La pena e' aumentata: 
                  1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  2) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  3) se dal fatto, a causa della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                  4) se dal fatto deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore.» 
                «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con  violenze  o
          minacce gravi, ovvero agendo con crudelta',  cagiona  acute
          sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a  una
          persona privata della liberta' personale  o  affidata  alla
          sua  custodia,  potesta',  vigilanza,  controllo,  cura   o
          assistenza, ovvero che si trovi in condizioni  di  minorata
          difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a
          dieci anni se il fatto e' commesso mediante  piu'  condotte
          ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante  per
          la dignita' della persona. 
                Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da  un
          pubblico ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio, con abuso dei poteri o in violazione  dei  doveri
          inerenti alla funzione o al  servizio,  la  pena  e'  della
          reclusione da cinque a dodici anni. 
                Il comma  precedente  non  si  applica  nel  caso  di
          sofferenze   risultanti   unicamente   dall'esecuzione   di
          legittime misure privative o limitative di diritti. 
                Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione
          personale  le  pene  di  cui  ai  commi   precedenti   sono
          aumentate; se ne deriva una lesione  personale  grave  sono
          aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione  personale
          gravissima sono aumentate della meta'. 
                Se dai fatti di cui al primo comma  deriva  la  morte
          quale conseguenza non voluta, la pena e'  della  reclusione
          di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente  la
          morte, la pena e' dell'ergastolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  67,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159(Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). -  1.
          Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2022. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.1  (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".».