Art. 31
Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza
a seguito della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle
risorse previste al comma 4, e' autorizzato, nel rispetto del
principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da
quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale
omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di
accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei
limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del
presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi
quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento
della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che
dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in
capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o
in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze
definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti
non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per
delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per
i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo
583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale,
nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui
all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza
delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso
alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di
100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione
della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
«Art 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione
temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza
degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per
il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b),
degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio
nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati
individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno
esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla
disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e
alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
unico;
f) il punto di contatto nazionale per la
cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della
protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente fra
Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di
presentazione di una domanda di asilo da parte di una
persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si
applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo
unico.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale):
«Art. 9 (Misure di prima accoglienza). - 1. Per le
esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione
giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che
tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle
esigenze di contenimento della capienza massima.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel
cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il
richiedente e' accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della
domanda ed all'avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
di salute diretto anche a verificare, fin dal momento
dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la
sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui
all'articolo 17, comma 3.
4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4,
il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti
disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e
integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente
decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui
all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di
vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al
primo periodo in via prioritaria.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee misure di
accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo
le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.
5.»
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza
e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il
trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie
di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al
fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societa'
multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti
privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che
esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con
la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e'
nominato un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di
cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4
e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti
e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali
spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5,
e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le
misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non e' escluso della procedura d'appalto;
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva
non fissa la durata della pena accessoria della incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti
dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c),
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo
alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. (146)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento
irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. - 6-quater.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui):
«Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli
531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:
"E' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 258 (lire 500.000) a euro 10.329 (lire
20.000.000), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art.
240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato
nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto
qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero
partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o
amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o
l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda
in locazione a scopo di esercizio di una casa di
prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o
preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di
bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o
loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al
pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera
abitualmente la presenza di una o piu' persone che,
all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la
prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna
di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia
personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia
a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi
la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la
partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni
ed organizzazioni nazionali od estere dedite al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o
gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti
la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente
articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la
perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere
ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi
da un cittadino in territorio estero, sono punibili in
quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.».
- Si riporta il testo del libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, degli articoli 575, 582, 583, 583-bis,
583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice
penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela
della persona offesa.»
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3. - 5.»
«Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni
agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate
al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o
nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette
anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione
e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche
di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di
un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal
genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della
responsabilita' genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.»
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque
cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno.»
«Art. 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se
il fatto e' commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o
del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in
danno di un minore, si applica la pena della reclusione da
tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di
taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in
danno di minore di anni quattordici o se il minore
sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria
liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu'
autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti
sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni
tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e'
superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter,
secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
anni dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'articolo 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112."
«Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). -
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni
sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave
reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento
si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in
essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di
altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.»
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o
minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una
persona privata della liberta' personale o affidata alla
sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o
assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata
difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a
dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte
ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per
la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della
reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di
sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di
legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione
personale le pene di cui ai commi precedenti sono
aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono
aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale
gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione
di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la
morte, la pena e' dell'ergastolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159(Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».