Art. 31 - bis 
 
            Misure di assistenza nei confronti dei minori 
              non accompagnati provenienti dall'Ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle  ordinanze
di protezione civile conseguenti alla deliberazione  dello  stato  di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri  in  data  28  febbraio
2022, ai comuni che accolgono  minori  non  accompagnati  provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto,
nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi  dell'articolo  8,
comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero  che
sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei  medesimi
minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge  4  maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario  delegato  di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022,  il  rimborso  dei  costi
sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A  tal
fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di  supporto
da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile, nel limite di spesa complessiva di euro  237.701  per  l'anno
2022. Per l'attuazione delle misure di  cui  al  presente  comma,  il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1,  e'  incrementato  di  euro  58.568.190  per  l'esercizio
finanziario 2022. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
risorse in conto residui accertate ai sensi  dell'articolo  1,  comma
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  della  Deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri del  28/02/2022  recante  la  Dichiarazione  dello
          stato di emergenza in relazione all'esigenza di  assicurare
          soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione   ucraina   sul
          territorio  nazionale  in  conseguenza  della  grave  crisi
          internazionale in atto e' stata pubblicata nella Gazz. Uff.
          10 marzo 2022, n. 58. 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
                «8  (Funzioni  delle  regioni).  -  1.   Le   regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  n),  della  legge  30
          novembre 1998, n. 419. 
                2. Allo scopo di garantire  il  costante  adeguamento
          alle  esigenze   delle   comunita'   locali,   le   regioni
          programmano gli interventi sociali secondo  le  indicazioni
          di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  promuovendo,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
          coordinate con  gli  enti  locali,  adottando  strumenti  e
          procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
          per  dare  luogo  a  forme  di  cooperazione.  Le   regioni
          provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di  cui
          agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 
                3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
                  a) determinazione, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, tramite  le
          forme di concertazione con  gli  enti  locali  interessati,
          degli  ambiti  territoriali,  delle   modalita'   e   degli
          strumenti per la gestione unitaria del sistema  locale  dei
          servizi sociali a rete. Nella determinazione  degli  ambiti
          territoriali,  le  regioni  prevedono  incentivi  a  favore
          dell'esercizio associato delle funzioni sociali  in  ambiti
          territoriali di norma coincidenti con i distretti  sanitari
          gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
          scopo  una  quota  delle  complessive   risorse   regionali
          destinate agli interventi previsti dalla presente legge; 
                  b) definizione di politiche integrate in materia di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
                  c)  promozione  e  coordinamento  delle  azioni  di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
                  d)  promozione  della  sperimentazione  di  modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
                  e)  promozione  di  metodi  e  strumenti   per   il
          controllo  di  gestione  atti  a  valutare  l'efficacia   e
          l'efficienza  dei  servizi  ed  i  risultati  delle  azioni
          previste; 
                  f) definizione, sulla  base  dei  requisiti  minimi
          fissati dallo  Stato,  dei  criteri  per  l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi  a  gestione  pubblica  o  dei  soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 4 e 5; 
                  g) istituzione, secondo le modalita'  definite  con
          legge regionale, sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di
          qualita',   di   registri    dei    soggetti    autorizzati
          all'esercizio delle attivita' disciplinate  dalla  presente
          legge; 
                  h) definizione dei requisiti  di  qualita'  per  la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
                  i) definizione dei criteri per la  concessione  dei
          titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni,  secondo
          i criteri generali adottati in sede nazionale; 
                  l) definizione dei criteri  per  la  determinazione
          del  concorso  da  parte  degli  utenti  al   costo   delle
          prestazioni, sulla base dei criteri  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 3, lettera g); 
                  m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
                  n) determinazione dei criteri  per  la  definizione
          delle tariffe che i comuni sono tenuti a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
                  o) esercizio dei  poteri  sostitutivi,  secondo  le
          modalita'   indicate   dalla   legge   regionale   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, nei confronti degli enti locali inadempienti  rispetto
          a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,  lettere  a),
          b) e c), e 19. 
                4. Fermi restando i principi  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano  le  procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
                5. La legge regionale di  cui  all'articolo  132  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  disciplina  il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.» 
              - Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge
          04/05/1983, n.  184  recante  diritto  del  minore  ad  una
          famiglia: 
                «Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
          servizio sociale locale, previo  consenso  manifestato  dai
          genitori  o  dal  genitore  esercente  la   responsabilita'
          genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  il  minore  di  eta'
          inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
          discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove  si  trova
          il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 
                2. Ove manchi l'assenso  dei  genitori  esercenti  la
          responsabilita'  genitoriale  o  del  tutore,  provvede  il
          tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330  e
          seguenti del codice civile. 
                3. Nel provvedimento di affidamento familiare  devono
          essere indicate specificatamente le  motivazioni  di  esso,
          nonche'  i  tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei   poteri
          riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso  le
          quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
          possono mantenere i rapporti con il minore.  Deve  altresi'
          essere  indicato  il  servizio  sociale   locale   cui   e'
          attribuita la responsabilita' del programma di  assistenza,
          nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
          tenere costantemente informati il  giudice  tutelare  o  il
          tribunale per i minorenni,  a  seconda  che  si  tratti  di
          provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
          sociale locale cui e'  attribuita  la  responsabilita'  del
          programma  di  assistenza,  nonche'  la  vigilanza  durante
          l'affidamento,  deve  riferire  senza  indugio  al  giudice
          tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
          minore si trova, a seconda che si tratti  di  provvedimento
          emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
          rilevanza  ed  e'  tenuto  a   presentare   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza,
          sulla sua presumibile ulteriore  durata  e  sull'evoluzione
          delle condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di
          provenienza. 
                4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve  inoltre
          essere  indicato   il   periodo   di   presumibile   durata
          dell'affidamento che deve essere rapportabile al  complesso
          di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
          Tale periodo non puo' superare la  durata  di  ventiquattro
          mesi ed e' prorogabile,  dal  tribunale  per  i  minorenni,
          qualora la sospensione dell'affidamento  rechi  pregiudizio
          al minore. 
                5. L'affidamento familiare  cessa  con  provvedimento
          della  stessa  autorita'  che  lo  ha  disposto,   valutato
          l'interesse  del  minore,  quando  sia   venuta   meno   la
          situazione  di  difficolta'   temporanea   della   famiglia
          d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui  la
          prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 
                5-bis. Qualora,  durante  un  prolungato  periodo  di
          affidamento, il minore sia dichiarato adottabile  ai  sensi
          delle disposizioni del capo II del  titolo  II  e  qualora,
          sussistendo  i  requisiti  previsti  dall'articolo  6,   la
          famiglia  affidataria  chieda  di  poterlo   adottare,   il
          tribunale per  i  minorenni,  nel  decidere  sull'adozione,
          tiene  conto  dei  legami  affettivi  significativi  e  del
          rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il  minore  e
          la famiglia affidataria. 
                5-ter.  Qualora,  a  seguito   di   un   periodo   di
          affidamento, il minore faccia  ritorno  nella  famiglia  di
          origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia  o  sia
          adottato  da  altra  famiglia,  e'  comunque  tutelata,  se
          rispondente all'interesse del minore, la continuita'  delle
          positive relazioni  socio-affettive  consolidatesi  durante
          l'affidamento. 
                5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di  cui
          ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
          documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
          compiuto gli anni dodici  o  anche  di  eta'  inferiore  se
          capace di discernimento. 
                5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo  di  un
          ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
          cagionata volontariamente  dal  coniuge,  anche  legalmente
          separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
          anche se l'unione civile e' cessata, dal  convivente  o  da
          persona legata al genitore stesso,  anche  in  passato,  da
          relazione affettiva, il tribunale  competente,  eseguiti  i
          necessari   accertamenti,   provvede    privilegiando    la
          continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra  il
          minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso  in
          cui vi siano fratelli  o  sorelle,  il  tribunale  provvede
          assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
          tra gli stessi. 
                5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
          servizi sociali  assicurano  ai  minori  di  cui  al  comma
          5-quinquies un adeguato sostegno  psicologico  e  l'accesso
          alle misure di sostegno volte a garantire il  diritto  allo
          studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa. 
                6. Il  giudice  tutelare,  trascorso  il  periodo  di
          durata previsto, ovvero intervenute le circostanze  di  cui
          al comma 5, sentiti il servizio sociale locale  interessato
          ed il minore che ha compiuto gli anni  dodici  e  anche  il
          minore di  eta'  inferiore,  in  considerazione  della  sua
          capacita' di discernimento,  richiede,  se  necessario,  al
          competente  tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di
          ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 
                7.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di  minori
          inseriti presso  una  comunita'  di  tipo  familiare  o  un
          istituto di assistenza pubblico o privato. 
                «Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di
          se' il minore e provvedere al suo mantenimento e  alla  sua
          educazione e istruzione, tenendo  conto  delle  indicazioni
          dei genitori per i quali non  vi  sia  stata  pronuncia  ai
          sensi degli articoli 330 e 333 del  codice  civile,  o  del
          tutore,   ed   osservando   le    prescrizioni    stabilite
          dall'autorita'   affidante.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del  codice
          civile.  In  ogni  caso  l'affidatario  esercita  i  poteri
          connessi con la responsabilita'  genitoriale  in  relazione
          agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e  con
          le  autorita'  sanitarie.   L'affidatario   o   l'eventuale
          famiglia collocataria devono essere convocati,  a  pena  di
          nullita',   nei   procedimenti   civili   in   materia   di
          responsabilita'   genitoriale,   di   affidamento   e    di
          adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
          di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 
                2. Il servizio  sociale,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze, su disposizione del giudice ovvero  secondo  le
          necessita' del caso, svolge opera di sostegno  educativo  e
          psicologico,  agevola  i  rapporti  con  la   famiglia   di
          provenienza ed il rientro nella stessa del  minore  secondo
          le  modalita'  piu'   idonee,   avvalendosi   anche   delle
          competenze  professionali   delle   altre   strutture   del
          territorio  e  dell'opera  delle   associazioni   familiari
          eventualmente indicate dagli affidatari. 
                3. Le norme di cui ai commi 1 e 2  si  applicano,  in
          quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso  una
          comunita' di tipo familiare o  che  si  trovino  presso  un
          istituto di assistenza pubblico o privato. 
                4.  Lo  Stato,  le  regioni  e   gli   enti   locali,
          nell'ambito delle proprie competenze  e  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   dei   rispettivi    bilanci,
          intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
          favore della famiglia affidataria.» 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          Protezione civile 13 marzo 2022, n. 876, recante  ulteriori
          disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
          sul territorio  nazionale,  l'accoglienza,  il  soccorso  e
          l'assistenza  alla   popolazione   in   conseguenza   degli
          accadimenti  in  atto  nel  territorio   dell'Ucraina,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  66
          del 19 marzo 2022. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  recante  Codice  della
          protezione civile: 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali  (Articolo
          5, legge 225/1992)). - 1. Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
          legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: 
                «1. - 766. Omissis. 
                767.  Il  Ministero  dell'interno  pone   in   essere
          processi di revisione e razionalizzazione della  spesa  per
          la gestione dei centri per  l'immigrazione  in  conseguenza
          della  contrazione   del   fenomeno   migratorio,   nonche'
          interventi per  la  riduzione  del  costo  giornaliero  per
          l'accoglienza dei migranti, dai  quali,  previa  estinzione
          dei debiti pregressi,  devono  derivare  risparmi  connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono nel finanziamento  di  cui  all'articolo
          18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.
          125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
          2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».