Art. 31 - bis
Misure di assistenza nei confronti dei minori
non accompagnati provenienti dall'Ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze
di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio
2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto,
nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che
sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi
minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi
sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal
fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto
da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno
2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio
finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Riferimenti normativi
- Il testo della Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 28/02/2022 recante la Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto e' stata pubblicata nella Gazz. Uff.
10 marzo 2022, n. 58.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge
04/05/1983, n. 184 recante diritto del minore ad una
famiglia:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la
famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il
tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto dei legami affettivi significativi e del
rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e
la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di
affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di
origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia
adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se
rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle
positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un
ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da
persona legata al genitore stesso, anche in passato, da
relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i
necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il
minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in
cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso
alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui
al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato
ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di eta' inferiore, in considerazione della sua
capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori
inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato.
«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di
se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri
connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale
famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di
nullita', nei procedimenti civili in materia di
responsabilita' genitoriale, di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le
necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle
competenze professionali delle altre strutture del
territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un
istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
favore della famiglia affidataria.»
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile 13 marzo 2022, n. 876, recante ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 66
del 19 marzo 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della
protezione civile:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo
5, legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«1. - 766. Omissis.
767. Il Ministero dell'interno pone in essere
processi di revisione e razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza
della contrazione del fenomeno migratorio, nonche'
interventi per la riduzione del costo giornaliero per
l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione
dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».