Art. 31 - ter
Gestione delle risorse oggetto di congelamento
a seguito della crisi ucraina
1. In considerazione della necessita' di adottare le opportune
misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a
seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «oggetto di
congelamento» sono aggiunte le seguenti: «, effettuando gli
interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per
evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo
scopo»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove
sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere
gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli
derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio
puo' procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e
servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche,
pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di
riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «beni immobili»
sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse puo'
far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni
soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul
medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»;
f) al comma 9, le parole: «, senza diritto a recupero» sono
soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai commi 13 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»;
h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio puo'
esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale
recupero delle spese sostenute per la conservazione e
l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonche'
provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di
pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare
comunque la funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di
congelamento»;
i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni»;
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni
mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della
navigazione per i quali e' accertata l'oggettiva impossibilita' di
vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato
e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della guardia
di finanza»;
m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse
economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e
dai connessi regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessita' e
urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina,
limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e
la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita'
pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e'
da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita'
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento effettuando gli
interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari
per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse
disponibili allo scopo. Se, nell'ambito di procedimenti
penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di
sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha
disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la
confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi
di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa
dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e sulla base di ogni altra informazione
disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine
puo' compiere, direttamente ovvero tramite
l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria
amministrazione e' necessario il parere favorevole del
Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed
urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al
precedente comma fermi restando i vincoli derivanti
dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n.
2021/24/UE, l'Agenzia del demanio puo' procedere
all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi
anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e
gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
tra funzionari, di comprovata capacita' tecnica,
appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese,
anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore
commercialista. Possono essere nominati amministratori
anche persone giuridiche, pubbliche e private, con
comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo
alla specifica risorsa economica congelata. In ogni caso
non possono essere nominati amministratori di aziende o
imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o
coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni
riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede
all'espletamento dell'incarico secondo le direttive
dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il
conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto,
la propria valutazione in ordine alla possibilita' di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il
diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico
svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale
dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di
polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino
l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime
parere vincolante in ordine alla prosecuzione della
relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi
conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato
esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di
beni mobili registrati per i quali si rendano necessari
interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del
demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle
somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei
beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si
provvede mediante prelievo dai fondi stanziati
sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti
del titolare del bene in caso di cessazione della misura di
congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai fini del recupero delle spese di cui al presente
comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio carico e
senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda
disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie
verifiche disposte dal Comitato.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito,
sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
del valore commerciale del patrimonio amministrato,
dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le
disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio
provvede secondo le modalita' previste al comma 8.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
prima della redazione del conto finale. In relazione alla
durata dell'amministrazione o della custodia e per gli
altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede,
su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il
Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al
Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e
sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di
autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse
economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione
all'avente diritto con le modalita' di cui agli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima
comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a
prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e'
informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14. Il
Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di
informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla
restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del
Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia
ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili
registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e'
trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei
pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e
fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla
gestione delle risorse economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino
alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto,
successivamente alla scadenza del termine di centottanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio
puo' esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino
all'integrale recupero delle spese sostenute per la
conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del
comma 8, nonche', provvedere, alla vendita del bene ovvero
di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel
bene congelato senza alterare comunque la funzionalita' e
l'integrita' del bene oggetto di congelamento.
14. Se nei centottanta giorni successivi alla
comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si
presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina
del codice della navigazione per i quali e' accertata
l'oggettiva impossibilita' di vendita, documentata
attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a
trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato e assegnati in gestione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi
funzionali alle attivita' istituzionali di competenza
ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi
funzionali alle attivita' istituzionali della Guardia di
finanza.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda
ovvero in societa', decorso il suddetto termine di
centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12,
sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti,
prioritariamente per finalita' sociali, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o
l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e'
trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini
della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su
un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio,
previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del
Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza puo'
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma
13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli
intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita',
secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo
15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Il riferimento all'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 29.