Art. 31 - ter 
 
           Gestione delle risorse oggetto di congelamento 
                    a seguito della crisi ucraina 
 
  1. In considerazione della  necessita'  di  adottare  le  opportune
misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a
seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto  legislativo
22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «oggetto  di
congelamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   effettuando   gli
interventi minimi  e  indifferibili  che  si  rendono  necessari  per
evitare danni alle stesse nel limite delle risorse  disponibili  allo
scopo»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove
sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere
gli atti gestionali di cui al  comma  1,  fermi  restando  i  vincoli
derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del  demanio
puo' procedere all'affidamento di contratti di  lavori,  forniture  e
servizi anche in deroga  alle  disposizioni  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«Possono essere nominati  amministratori  anche  persone  giuridiche,
pubbliche  e  private,  con  comprovata  esperienza  nel  settore  di
riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»; 
    d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:  «beni  immobili»
sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»; 
    e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
del recupero delle spese di cui al presente comma, alle  stesse  puo'
far fronte, a proprio  carico  e  senza  diritto  di  rimborso,  ogni
soggetto terzo che si  renda  disponibile,  una  volta  esperite  sul
medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»; 
    f) al comma 9, le parole:  «,  senza  diritto  a  recupero»  sono
soppresse; 
    g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai commi 13  e  14»
sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»; 
    h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis.  Dalla  cessazione  delle   misure   di   congelamento
comunicata  ai  sensi  del  comma  12,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
esercitare il diritto  di  ritenzione  dei  beni  fino  all'integrale
recupero   delle   spese   sostenute   per   la    conservazione    e
l'amministrazione  degli  stessi  ai  sensi  del  comma   8   nonche'
provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di
pertinenze e di beni presenti  nel  bene  congelato,  senza  alterare
comunque  la  funzionalita'  e  l'integrita'  del  bene  oggetto   di
congelamento»; 
    i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni»; 
    l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni
mobili  registrati  sottoposti  alla  disciplina  del  codice   della
navigazione per i quali e' accertata  l'oggettiva  impossibilita'  di
vendita, documentata attraverso tre  appositi  tentativi  di  vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello  Stato
e assegnati in gestione al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni». 
  2. Per l'attuazione delle  misure  di  congelamento  delle  risorse
economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina  e
dai connessi regolamenti europei e'  autorizzata  la  spesa  di  13,7
milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. In considerazione della particolare situazione di  necessita'  e
urgenza derivante dalla crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina,
limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione  e
la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia  del  demanio  sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia  di  contabilita'
pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1  della
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e'  limitata  ai  casi  in  cui  la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e'
da questi  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di  responsabilita'
prevista dal primo periodo non si applica per i  danni  cagionati  da
omissione o inerzia del soggetto agente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,  recante  misure  per
          prevenire, contrastare e  reprimere  il  finanziamento  del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionale, in attuazione della  direttiva
          2005/60/CE, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Compiti dell'Agenzia  del  Demanio).  -  1.
          Ferme  restando  le  disposizioni   di   cui   ai   decreti
          legislativi 1° settembre 1993, n.  385,  recante  il  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  e  24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,
          l'Agenzia   del    demanio    provvede    alla    custodia,
          all'amministrazione  ed   alla   gestione   delle   risorse
          economiche  oggetto   di   congelamento   effettuando   gli
          interventi minimi e indifferibili che si rendono  necessari
          per evitare danni alle  stesse  nel  limite  delle  risorse
          disponibili allo scopo.  Se,  nell'ambito  di  procedimenti
          penali o amministrativi,  sono  adottati  provvedimenti  di
          sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
          economiche,  alla  gestione  provvede  l'autorita'  che  ha
          disposto  il  sequestro  o  la  confisca.  Resta  salva  la
          competenza dell'Agenzia del demanio  nei  casi  in  cui  la
          confisca, disposta  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356,  diviene  definitiva.  Resta  altresi'  salva   la
          competenza dell'Agenzia del demanio nei  casi  in  cui,  in
          costanza di congelamento, gli atti di sequestro o  confisca
          siano revocati. 
                2. L'Agenzia del demanio, sulla base  degli  elementi
          di fatto e di diritto risultanti dalla relazione  trasmessa
          dal Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          finanza  e  sulla   base   di   ogni   altra   informazione
          disponibile, provvede in via diretta,  ovvero  mediante  la
          nomina  di  un  custode  o  di  un   amministratore,   allo
          svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale  fine
          puo'     compiere,     direttamente     ovvero      tramite
          l'amministratore,   tutti    gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.   Per   gli    atti    di    straordinaria
          amministrazione e'  necessario  il  parere  favorevole  del
          Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilita'  ed
          urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui  al
          precedente  comma  fermi  restando  i   vincoli   derivanti
          dall'applicazione della  direttiva  26  febbraio  2014,  n.
          2021/24/UE,   l'Agenzia   del   demanio   puo'    procedere
          all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi
          anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi  e
          gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
          tra   funzionari,   di   comprovata   capacita'    tecnica,
          appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle
          disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e, in caso  di  aziende  o  imprese,
          anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore
          commercialista.  Possono  essere  nominati   amministratori
          anche  persone  giuridiche,  pubbliche   e   private,   con
          comprovata esperienza nel settore di  riferimento  relativo
          alla specifica risorsa economica congelata.  In  ogni  caso
          non possono essere nominati  amministratori  di  aziende  o
          imprese sottoposte a congelamento il  coniuge,  i  figli  o
          coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto  con  i
          soggetti designati. 
                4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni
          riveste la  qualifica  di  pubblico  ufficiale  e  provvede
          all'espletamento   dell'incarico   secondo   le   direttive
          dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed  il
          conto finale della sua attivita' ed esprime, se  richiesto,
          la propria  valutazione  in  ordine  alla  possibilita'  di
          prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva. 
                5. L'amministratore e il  custode  operano  sotto  il
          diretto controllo dell'Agenzia del demanio. 
                6. Alla copertura dei  rischi  connessi  all'incarico
          svolto dall'amministratore, dal  custode  e  dal  personale
          dell'Agenzia del demanio si provvede  mediante  stipula  di
          polizza di assicurazione. 
                7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino
          l'esercizio di attivita' di impresa,  il  Comitato  esprime
          parere  vincolante  in  ordine  alla   prosecuzione   della
          relativa attivita',  autorizzando  l'apertura  di  appositi
          conti  correnti  intestati  alla  procedura.  Il   Comitato
          esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di
          beni mobili registrati per i  quali  si  rendano  necessari
          interventi di manutenzione straordinaria. 
                8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
          l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia  del
          demanio o dall'amministratore mediante  prelevamento  dalle
          somme riscosse a qualunque titolo. Se  dalla  gestione  dei
          beni sottoposti a congelamento  non  e'  ricavabile  denaro
          sufficiente per il pagamento delle spese,  alle  stesse  si
          provvede   mediante   prelievo    dai    fondi    stanziati
          sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
          cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei  confronti
          del titolare del bene in caso di cessazione della misura di
          congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di  cui
          all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. Ai fini del recupero delle spese di  cui  al  presente
          comma, alle stesse puo' far  fronte,  a  proprio  carico  e
          senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda
          disponibile, una volta esperite sul medesimo le  necessarie
          verifiche disposte dal Comitato. 
                9.  Il  compenso  dell'amministratore  e'  stabilito,
          sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
          del  valore  commerciale   del   patrimonio   amministrato,
          dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
          degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
          Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
          prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
          Le somme  per  il  pagamento  dei  suddetti  compensi  sono
          inserite   nel   conto   della   gestione;    qualora    le
          disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
          il pagamento delle anzidette spese  l'Agenzia  del  demanio
          provvede secondo le modalita' previste al comma 8. 
                10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
          prima della redazione del conto finale. In  relazione  alla
          durata dell'amministrazione o  della  custodia  e  per  gli
          altri giustificati motivi, l'Agenzia del  demanio  concede,
          su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il
          Comitato, acconti sul compenso finale. 
                11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi  al
          Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei  beni  e
          sulle attivita' compiute. 
                12.  In  caso  di  cancellazione  dalle  liste  o  di
          autorizzazione all'esenzione dal  congelamento  di  risorse
          economiche, il Comitato chiede al Nucleo  speciale  polizia
          valutaria della Guardia di finanza di  darne  comunicazione
          all'avente diritto con le modalita' di  cui  agli  articoli
          137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile  e  dagli
          articoli 3-bis, 45 e 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e successive modificazioni.  Con  la  medesima
          comunicazione, l'avente  diritto  e'  altresi'  invitato  a
          prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed  e'
          informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14.  Il
          Comitato chiede inoltre  al  suddetto  Nucleo  speciale  di
          informare l'Agenzia del demanio,  la  quale  provvede  alla
          restituzione delle risorse economiche,  con  l'ausilio  del
          Nucleo speciale polizia valutaria ove la  medesima  Agenzia
          ne faccia richiesta. Nel  caso  di  beni  immobili,  mobili
          registrati, societa' o imprese,  analoga  comunicazione  e'
          trasmessa  ai  competenti  uffici  per  l'annotazione   nei
          pubblici registri della cancellazione del congelamento. 
                13. Dalla cessazione delle misure di  congelamento  e
          fino alla consegna, l'Agenzia  del  demanio  provvede  alla
          gestione delle risorse economiche: 
                  a) con le modalita' di cui ai commi  8  e  9,  fino
          alla scadenza  del  termine  di  centottanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 12; 
                  b)  con  oneri  a   carico   dell'avente   diritto,
          successivamente alla scadenza del  termine  di  centottanta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 12. 
                13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
          comunicata ai sensi del comma  12,  l'Agenzia  del  demanio
          puo' esercitare il diritto  di  ritenzione  dei  beni  fino
          all'integrale  recupero  delle  spese  sostenute   per   la
          conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del
          comma 8, nonche', provvedere, alla vendita del bene  ovvero
          di singole parti del bene, pertinenze,  beni  presenti  nel
          bene congelato senza alterare comunque la  funzionalita'  e
          l'integrita' del bene oggetto di congelamento. 
                14.  Se  nei  centottanta  giorni   successivi   alla
          comunicazione di cui al comma 12 l'avente  diritto  non  si
          presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
          cui  e'  stata  disposta  la  restituzione,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita  delle  stesse.  Per  i  beni
          mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina
          del codice della  navigazione  per  i  quali  e'  accertata
          l'oggettiva   impossibilita'   di   vendita,    documentata
          attraverso  tre  appositi  tentativi  di  vendita  anche  a
          trattativa privata,  sono  acquisiti  al  patrimonio  dello
          Stato  e  assegnati  in   gestione   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per   usi
          funzionali  alle  attivita'  istituzionali  di   competenza
          ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze  per  usi
          funzionali alle attivita' istituzionali  della  Guardia  di
          finanza. 
                15. I beni immobili e i beni  costituiti  in  azienda
          ovvero  in  societa',  decorso  il  suddetto   termine   di
          centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  12,
          sono  acquisiti  al  patrimonio  dello  Stato  e   gestiti,
          prioritariamente  per   finalita'   sociali,   secondo   le
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
                16.  Il  provvedimento  che  dispone  la  vendita   o
          l'acquisizione  e'  comunicato  all'avente  diritto  ed  e'
          trasmesso, per estratto,  ai  competenti  uffici,  ai  fini
          della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
          dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del  demanio  su
          un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre  mesi   dalla
          vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le  somme
          ricavate dalla vendita sono devolute all'erario. 
                17. Se le cose non  possono  essere  custodite  senza
          pericolo di deterioramento  o  senza  rilevante  dispendio,
          previa  comunicazione  all'avente  diritto,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita in ogni momento. 
                18. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  designati  siano
          sottoposti  alla  vigilanza   della   Banca   d'Italia   si
          applicano, sentito il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56  del
          Testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di  sorveglianza  puo'
          essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
          L'amministrazione straordinaria dura  per  il  periodo  del
          congelamento e il  tempo  necessario  al  compimento  degli
          adempimenti successivi alla cessazione degli effetti  dello
          stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
          sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
          Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni  momento  i
          provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
          applicano, in quanto compatibili, le seguenti  disposizioni
          del presente articolo, intendendosi comunque  esclusa  ogni
          competenza  dell'Agenzia  del  demanio:  comma  2,   ultimo
          periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del  comma
          13  lettera  a).  Quanto  precede  si  applica  anche  agli
          intermediari sottoposti alla vigilanza di altre  Autorita',
          secondo la rispettiva disciplina di settore. 
                19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
          articolo si provvede secondo quanto  disposto  all'articolo
          15.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Il riferimento all'articolo 1 della legge 14  gennaio
          1994,  n.  20,   recante   disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 29.