Art. 31 - quater 
 
          Contributo straordinario per le fusioni di comuni 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  60  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun  beneficiario  in  caso  di
enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti  e
in misura non superiore a 10 milioni di euro  in  caso  di  enti  non
derivanti  da   incorporazioni   con   popolazione   complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del
contributo,  prevedendo  che  in  caso  di  fabbisogno  eccedente  le
disponibilita' sia  data  priorita'  alle  fusioni  o  incorporazioni
aventi  maggiori  anzianita'  e  che  le   eventuali   disponibilita'
eccedenti rispetto al  fabbisogno  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo siano ripartite a favore  dei  medesimi  enti  in  base  alla
popolazione e al numero dei comuni originari». 
  2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore  a  100.000
abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di  vigenza  dello
stato di emergenza dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  del  31  gennaio  2020  e  successivamente  prorogato,   un
procedimento di fusione, ai sensi  dell'articolo  15,  comma  2,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  assegnato   un
contributo di 5 milioni di euro  per  l'anno  2023  da  ripartire  in
proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  recante
          disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Disposizioni per  favorire  la  fusione  di
          comuni e razionalizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013,  il  contributo
          straordinario ai comuni che danno luogo  alla  fusione,  di
          cui all'articolo 15, comma 3, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, o alla fusione  per  incorporazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 130, della legge 7  aprile  2014,  n.
          56, e'  commisurato  al  20  per  cento  dei  trasferimenti
          erariali attribuiti  per  l'anno  2010,  nel  limite  degli
          stanziamenti finanziari previsti  in  misura  comunque  non
          superiore a 1,5 milioni di euro. 
                1-bis. A  decorrere  dall'anno  2016,  il  contributo
          straordinario a favore degli enti di  cui  al  comma  1  e'
          commisurato al 40  per  cento  dei  trasferimenti  erariali
          attribuiti per l'anno 2010, elevato al  50  per  cento  per
          l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere  dall'anno  2018,
          nel  limite  degli  stanziamenti  finanziari   previsti   e
          comunque in misura non superiore a 2 milioni  di  euro  per
          ciascun   beneficiario.   Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare  del  Ministro   dell'interno,   sentita   la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del   contributo,
          prevedendo  che  in  caso  di   fabbisogno   eccedente   le
          disponibilita'  sia   data   priorita'   alle   fusioni   o
          incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'   e   che   le
          eventuali disponibilita' eccedenti rispetto  al  fabbisogno
          determinato ai sensi del primo periodo  siano  ripartite  a
          favore dei medesimi enti in  base  alla  popolazione  e  al
          numero dei comuni originari. 
                1-ter.  A  decorrere  dall'anno  2024  il  contributo
          straordinario a favore degli enti di  cui  al  comma  1  e'
          commisurato al 60  per  cento  dei  trasferimenti  erariali
          attribuiti per l'anno 2010, nel limite  degli  stanziamenti
          finanziari previsti e comunque in misura non superiore a  2
          milioni di euro per ciascun beneficiario in  caso  di  enti
          con  popolazione  complessivamente  inferiore   a   100.000
          abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro  in
          caso  di  enti  non   derivanti   da   incorporazioni   con
          popolazione complessivamente superiore a 100.000  abitanti.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto
          del  contributo,  prevedendo  che  in  caso  di  fabbisogno
          eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni
          o  incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'  e  che  le
          eventuali disponibilita' eccedenti rispetto  al  fabbisogno
          determinato ai sensi del primo periodo  siano  ripartite  a
          favore dei medesimi enti in  base  alla  popolazione  e  al
          numero dei comuni originari. 
                2. Alle fusioni per incorporazione, ad  eccezione  di
          quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
          le norme previste per le fusioni di  cui  all'articolo  15,
          comma 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
                3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  1-bis  si
          applicano per le fusioni di comuni  realizzate  negli  anni
          2012 e successivi. 
                4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'interno sono disciplinati le  modalita'  e  i
          termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione  dei
          comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi  1
          e 3. 
                5. A decorrere dall'anno 2013  sono  conseguentemente
          soppresse le disposizioni  del  regolamento  concernente  i
          criteri  di  riparto  dei  fondi  erariali   destinati   al
          finanziamento delle procedure di fusione  tra  i  comuni  e
          l'esercizio associato  di  funzioni  comunali,  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'interno 1ºsettembre 2000, n. 318,
          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e  4
          del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  15   (Modifiche   territoriali,   fusione   ed
          istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli  117  e
          133 della Costituzione, le regioni  possono  modificare  le
          circoscrizioni   territoriali   dei   comuni   sentite   le
          popolazioni interessate, nelle forme previste  dalla  legge
          regionale. Salvo i casi di fusione  tra  piu'  comuni,  non
          possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  con  popolazione
          inferiore  ai  10.000  abitanti  o  la   cui   costituzione
          comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
          tale limite. 
                2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di
          fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali  possono,
          anche  prima  dell'istituzione  del  nuovo  ente,  mediante
          approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
          comunali, definire lo statuto che entrera'  in  vigore  con
          l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
          modifiche dello stesso da  parte  degli  organi  del  nuovo
          comune  istituito.  Lo  statuto  del  nuovo  comune  dovra'
          prevedere che  alle  comunita'  dei  comuni  oggetto  della
          fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
          di decentramento dei servizi. 
                3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre
          ai contributi della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci
          anni decorrenti dalla fusione stessa,  appositi  contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
                4. La  denominazione  delle  borgate  e  frazioni  e'
          attribuita ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  118  della
          Costituzione.». 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
          23 dicembre 2014, n.  190,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 27.