Art. 31 - quater
Contributo straordinario per le fusioni di comuni
1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 60 per cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di
enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e
in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non
derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del
contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni
aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita'
eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo
periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla
popolazione e al numero dei comuni originari».
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000
abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello
stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un
procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' assegnato un
contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in
proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per
l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per
ciascun beneficiario. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti
con popolazione complessivamente inferiore a 100.000
abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in
caso di enti non derivanti da incorporazioni con
popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto
del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno
eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni
o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni
2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i
termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei
comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1
e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1ºsettembre 2000, n. 318,
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli 117 e
133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.».
- Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 27.