Art. 32
Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione professionale della procedura concorsuale per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per
gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per
313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, e' ridotta, in via
eccezionale, a tre mesi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n.217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che
abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a
misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale, a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine
del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la
nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale
del corso, con decorrenza giuridica dal 1°(gradi) gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli
interessati, nell'ambito delle sedi indicate
dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti
negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di
cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di
organico nella qualifica di capo squadra tali da
determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo
di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al
presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'
ammesso a partecipare il personale che abbia maturato
complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio
nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della
commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria
finale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno
al quale puo' partecipare il personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno
quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo
tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del
Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di sei
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il
corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono
sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a
servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e
conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti
dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale,
fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa
vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di
formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di
idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle
sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.».