Art. 32 
 
Misure urgenti per  implementare  l'efficienza  dei  dispositivi  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del
corso di formazione professionale  della  procedura  concorsuale  per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un  numero  di  posti  corrispondenti  a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  euro  290.000  per  l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto  per
gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per
313 posti bandito con decreto del Capo del  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno  n.  32  del  26  febbraio  2021,  e'  ridotta,  in  via
eccezionale, a tre mesi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.217   (Ordinamento   del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
                «Art 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e  dei
          capi reparto).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  capo
          squadra avviene, nel limite dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento  di  un  successivo  corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale che, alla predetta data, rivesta  la
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
                2. Non e' ammesso al concorso di cui al  comma  1  il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda  di  partecipazione  al  concorso,   una   sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Non e', altresi', ammesso  al  concorso  il  personale  che
          abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di  condanna  per
          delitto non colposo  ovvero  che  sia  stato  sottoposto  a
          misura di prevenzione. 
                3.  Per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
          professionale,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,
          nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di
          servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
                4. I vigili del fuoco coordinatori  che,  al  termine
          del corso, abbiano superato l'esame  finale  conseguono  la
          nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria  finale
          del corso, con decorrenza giuridica dal  1°(gradi)  gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo
          alla data di conclusione del corso medesimo. 
                5. L'assegnazione  dei  capi  squadra  alle  sedi  di
          servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
          del  Corpo  nazionale  ed  alla  scelta  manifestata  dagli
          interessati,    nell'ambito     delle     sedi     indicate
          dall'amministrazione in proporzione alle  carenze  presenti
          negli organici. 
                6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale  di
          cui al presente articolo, permangano rilevanti  carenze  di
          organico  nella  qualifica  di   capo   squadra   tali   da
          determinare criticita' nella funzionalita' del  dispositivo
          di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
          delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui  al
          presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
          provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica  cui  e'
          ammesso a  partecipare  il  personale  che  abbia  maturato
          complessivamente almeno dieci anni  di  effettivo  servizio
          nel ruolo dei vigili del fuoco. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma  1,  le  categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  della
          commissione esaminatrice, le modalita' di  svolgimento  del
          corso  di  formazione  professionale,   dell'esame   finale
          nonche' i  criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
                «Art.  23  (Concorso  interno  per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore antincendi).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore antincendi, ai  sensi  dell'articolo
          19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso  interno
          al quale puo'  partecipare  il  personale  appartenente  al
          ruolo dei  vigili  del  fuoco  che  abbia  maturato  almeno
          quindici anni di effettivo servizio e  al  ruolo  dei  capi
          squadra e dei capi  reparto,  in  possesso  di  diploma  di
          istruzione  secondaria  di  secondo  grado   ad   indirizzo
          tecnico-professionale,  da  individuarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'interno. 
                2. I vincitori del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori antincendi in prova e sono ammessi a  frequentare
          un corso di formazione residenziale  della  durata  di  sei
          mesi presso l'Istituto  superiore  antincendi  o  le  altre
          strutture centrali e periferiche del  Corpo  nazionale.  Il
          corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
          Durante il corso gli ispettori  antincendi  in  prova  sono
          sottoposti a selezione attitudinale  per  l'assegnazione  a
          servizi che richiedono particolare qualificazione. 
                3. Al termine del corso di formazione, gli  ispettori
          antincendi in prova che  abbiano  superato  l'esame  finale
          ricevono il giudizio di idoneita'  al  servizio  d'istituto
          formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
          direttore centrale per la formazione  del  Dipartimento,  e
          conseguono la nomina  a  ispettori  antincendi.  Gli  esiti
          dell'esame determinano l'ordine della  graduatoria  finale,
          fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla  normativa
          vigente. 
                4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   sono
          stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame  finale,
          nonche' i criteri  per  la  formulazione  del  giudizio  di
          idoneita'. 
                5. L'assegnazione  degli  ispettori  antincendi  alle
          sedi di servizio e' effettuata  in  relazione  alla  scelta
          manifestata  dagli  interessati  secondo   l'ordine   della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione.».