Art. 32 - bis 
 
      Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza 
                       e controllo ambientale 
 
  1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «di  monitoraggio  e  controllo  ambientale,  in
relazione  a  quanto  previsto»  sono  sostituite   dalla   seguente:
«previste»; 
    b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono  inserite  le
seguenti: «e per il triennio 2022-2024». 
  2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi  pubblici  per
assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita',  banditi  da
altre agenzie regionali o  da  altre  amministrazioni  pubbliche  che
rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della
sanita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono  utilizzare  le
proprie graduatorie di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o di altre amministrazioni pubbliche». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563 e  564
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-562. Omissis 
                563.   Nell'ambito    delle    risorse    finanziarie
          disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine
          di  garantire   l'efficace   svolgimento   delle   funzioni
          previste, in relazione a quanto previsto dall'articolo  16,
          comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e  nelle  more
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della  medesima
          legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione
          temporanea di proprio  personale,  possono  autorizzare  le
          rispettive   agenzie   regionali    per    la    protezione
          dell'ambiente, per il triennio 2018-2020 e per il  triennio
          2022-2024, a  procedere  all'assunzione  di  personale  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente
          strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento  delle
          suddette attivita', incrementando il turn over  previsto  a
          legislazione vigente nella misura massima del 25 per  cento
          e  individuando   preventivamente,   nel   rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,  le  occorrenti   risorse
          finanziarie da trasferire alle  medesime  agenzie.  A  tale
          fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni  delle
          assunzioni, le predette agenzie determinano  annualmente  i
          fabbisogni e i relativi piani occupazionali  da  sottoporre
          all'approvazione delle regioni  di  riferimento.  L'entita'
          delle   risorse   del   piano   annuale   costituisce    il
          corrispondente vincolo assunzionale. 
                564. Per le finalita' assunzionali di  cui  al  comma
          563,  ferma  restando  l'applicazione  delle   disposizioni
          dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,   le   agenzie   regionali   per   la   protezione
          dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie  di
          concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,  in
          corso  di  validita',  nonche'  quelle  di  altre   agenzie
          regionali o da altre amministrazioni pubbliche. 
                Omissis.».