Art. 32 - bis
Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza
e controllo ambientale
1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente:
«previste»;
b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le
seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', banditi da
altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che
rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le
proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o di altre amministrazioni pubbliche».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563 e 564
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1.-562. Omissis
563. Nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine
di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni
previste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima
legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione
temporanea di proprio personale, possono autorizzare le
rispettive agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, per il triennio 2018-2020 e per il triennio
2022-2024, a procedere all'assunzione di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente
strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle
suddette attivita', incrementando il turn over previsto a
legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento
e individuando preventivamente, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse
finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale
fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle
assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i
fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre
all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entita'
delle risorse del piano annuale costituisce il
corrispondente vincolo assunzionale.
564. Per le finalita' assunzionali di cui al comma
563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in
corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o da altre amministrazioni pubbliche.
Omissis.».