Art. 32 - ter 
 
Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al  Ministero
  dell'interno per il potenziamento dei sistemi  informativi  per  il
  contrasto   del   terrorismo   internazionale   nonche'   per    il
  finanziamento di interventi diversi 
 
  1. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato  e  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di
potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il  contrasto
alla criminalita' organizzata e al terrorismo internazionale e per la
difesa civile, nonche' di finanziamento di interventi diversi per  il
settore motorizzazione, armamento e di manutenzione  straordinaria  e
adattamento  di  strutture  ed  impianti,  in  favore  del  Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva  di  45  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2023 al 2029, da destinare: 
    a) quanto a 33,75 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  a  37,5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  alla
Polizia di Stato  per  l'acquisto  e  il  potenziamento  dei  sistemi
informativi per il  contrasto  alla  criminalita'  organizzata  e  al
terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di  interventi
diversi per il settore motorizzazione, armamento  e  di  manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture e impianti; 
    b) quanto a 11,25 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  a  12,5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  per  l'acquisto  e  il  potenziamento   dei   sistemi
tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico  e
la difesa civile nonche' per il finanziamento di  interventi  diversi
di manutenzione  straordinaria  e  di  adattamento  di  strutture  ed
impianti. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   1,   pari
complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50  milioni
di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.