Art. 33
Misure per far fronte alle maggiori esigenze
in materia di immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in
relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto e attesa la necessita' di far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di
prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i
fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare
situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment
Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in
deroga, ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di
consentire una piu' rapida trattazione delle istanze avanzate, a
vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con
contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, gia'
stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro, possono
essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. Al
fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente
ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita'
derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e
favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i
datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con
le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal
fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti
a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di
attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i
cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio
nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti
cittadini stranieri devono risultare presenti sul
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver
svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le
modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino
straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al
comma 3, il permesso viene convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro
o per componenti della sua famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la
durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate
dal 1°(gradi) giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di
cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di
soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono
altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa
di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di
svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino
straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle
dipendenze del datore di lavoro che ha presentato
l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con
le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui
al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella
misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al
netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a
carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la
cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro,
del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per
l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a
seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai
commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale (292).
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai
commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di emersione, anche se di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti
penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti
ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso
in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e
2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della
medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi
quali lavoratori subordinati, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio
1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del
codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo
comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla
meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino
straniero al Questore, dal 1°(gradi) giugno al 15 luglio
2020, unitamente alla documentazione in possesso,
individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui
al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta.
All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata
un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di
attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di
soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio
2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e'
determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura
massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori
italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5,
lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue
esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e'
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
e' determinata la destinazione del contributo forfettario,
di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni
di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche
mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la
sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del
fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo
operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto del Servizio nazionale di protezione civile e
della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente
comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita',".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure
previste dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170
milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi
del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1°(gradi) aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad
euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a
decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.».