Art. 33 
 
            Misure per far fronte alle maggiori esigenze 
                     in materia di immigrazione 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  28  febbraio  2022   in
relazione all'esigenza di  assicurare  soccorso  ed  assistenza,  sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in  conseguenza  della
grave crisi internazionale in atto e  attesa  la  necessita'  di  far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal  massiccio  afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino  al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni  territoriali  per  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale,  i  contratti   di
prestazione  di  lavoro  a  termine,  stipulati  tramite  agenzie  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i
fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare
situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com  -  Empowerment
Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati  anche  in
deroga, ove necessario, all'articolo 106  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per le  medesime  esigenze  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
consentire una piu' rapida  trattazione  delle  istanze  avanzate,  a
vario  titolo,  da  cittadini  stranieri  interessati   dalla   crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e'  autorizzato  ad
utilizzare fino  al  31  dicembre  2022  prestazioni  di  lavoro  con
contratto  a  termine  di  cui  all'articolo  103,  comma   23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77.  I  relativi  i  contratti,  gia'
stipulati con le  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro,  possono
essere modificati anche in deroga, ove necessario,  all'articolo  106
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 106 (Modifica di contratti durante  il  periodo
          di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                  b) per lavori, servizi o  forniture,  supplementari
          da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono   resi
          necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
          cambiamento del  contraente  produca  entrambi  i  seguenti
          effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7  per  gli
          appalti nei settori ordinari: 
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                    2) comporti per l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                  c)  ove  siano  soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                    1) la necessita' di modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                    2) la modifica non altera la natura generale  del
          contratto; 
                  d) se un nuovo contraente sostituisce quello a  cui
          la  stazione  appaltante  aveva  inizialmente   aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                    1) una clausola di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                    2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                    3)   nel   caso    in    cui    l'amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si   assuma   gli
          obblighi del contraente principale nei confronti  dei  suoi
          subappaltatori; 
                  e) se le modifiche non sono  sostanziali  ai  sensi
          del comma 4. Le stazioni appaltanti possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
                2. I contratti possono parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                  a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                  b)  il  10  per  cento  del  valore  iniziale   del
          contratto per i contratti di servizi e  forniture  sia  nei
          settori ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del
          valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
          nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
                3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
                4. Una modifica di  un  contratto  o  di  un  accordo
          quadro  durante  il  periodo   della   sua   efficacia   e'
          considerata sostanziale ai sensi del comma 1,  lettera  e),
          quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
          contratto originariamente pattuiti.  In  ogni  caso,  fatti
          salvi  i  commi  1  e  2,  una  modifica   e'   considerata
          sostanziale se una o piu' delle  seguenti  condizioni  sono
          soddisfatte: 
                  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                  b) la modifica cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                  c) la modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                  d) se un nuovo contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
                5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
                6. Una nuova procedura d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
                7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
                8.  La  stazione  appaltante  comunica  all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
                9. I titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
                10. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano
          errore   o   omissione   di   progettazione    l'inadeguata
          valutazione dello stato di fatto,  la  mancata  od  erronea
          identificazione della normativa tecnica vincolante  per  la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione delle regole di diligenza nella  predisposizione
          degli elaborati progettuali. 
                11. La durata del contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
                12. La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di
          esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
          delle   prestazioni   fino   a   concorrenza   del   quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
                13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
                14. Per gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   103,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,   n.34   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1.  Al
          fine di garantire livelli adeguati di tutela  della  salute
          individuale e collettiva in conseguenza  della  contingente
          ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla  calamita'
          derivante dalla diffusione  del  contagio  da  -COVID-19  e
          favorire l'emersione di rapporti di  lavoro  irregolari,  i
          datori di lavoro italiani o cittadini di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
          possesso del titolo di soggiorno previsto  dall'articolo  9
          del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.   286,   e
          successive modificazioni, possono presentare  istanza,  con
          le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 ,  per  concludere
          un contratto di lavoro subordinato con cittadini  stranieri
          presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare  la
          sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
          corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A  tal
          fine, i cittadini stranieri devono essere stati  sottoposti
          a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
          devono aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente  alla
          suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,
          resa ai sensi della legge  28  maggio  2007,  n.  68  o  di
          attestazioni costituite da  documentazione  di  data  certa
          proveniente da organismi pubblici; in entrambi  i  casi,  i
          cittadini stranieri non devono aver lasciato il  territorio
          nazionale dall'8 marzo 2020. 
                2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  i
          cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto  dal
          31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
          di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
          comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido  solo
          nel territorio nazionale, della durata di  mesi  sei  dalla
          presentazione  dell'istanza.  A  tal   fine,   i   predetti
          cittadini   stranieri   devono   risultare   presenti   sul
          territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
          se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono  aver
          svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma  3,
          antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo  le
          modalita' di cui al comma 16. Se nel termine  della  durata
          del  permesso  di  soggiorno   temporaneo,   il   cittadino
          straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato
          ovvero  la  documentazione  retributiva   e   previdenziale
          comprovante lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in
          conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al
          comma 3,  il  permesso  viene  convertito  in  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro. 
                3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo,  si
          applicano ai seguenti settori di attivita': 
                  a) agricoltura, allevamento e  zootecnia,  pesca  e
          acquacoltura e attivita' connesse; 
                  b) assistenza alla persona per il datore di  lavoro
          o  per  componenti  della  sua  famiglia,   ancorche'   non
          conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
          l'autosufficienza; 
                  c)  lavoro  domestico  di   sostegno   al   bisogno
          familiare. 
                4. Nell'istanza di cui al comma 1  sono  indicate  la
          durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
          non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
          lavoro  di  riferimento  stipulato   dalle   organizzazioni
          sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
          sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se  il
          rapporto di lavoro cessa, anche nel  caso  di  contratto  a
          carattere stagionale, trovano applicazione le  disposizioni
          di cui all'articolo 22, comma 11, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al  fine
          dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa. 
                5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2  sono  presentate
          dal 1°(gradi)  giugno  2020  al  15  agosto  2020,  con  le
          modalita' stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  ed  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali
          da adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, presso: 
                  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) lo sportello unico per  l'immigrazione,  di  cui
          all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
          e successive modificazioni per i lavoratori  stranieri,  di
          cui al comma 1; 
                  c) la Questura per  il  rilascio  dei  permessi  di
          soggiorno, di cui al comma 2. 
                6. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  5  sono
          altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
          richiesti per l'instaurazione del rapporto  di  lavoro,  la
          documentazione idonea a comprovare  l'attivita'  lavorativa
          di cui al comma 16 nonche' le  modalita'  di  dettaglio  di
          svolgimento del procedimento. Nelle more della  definizione
          dei procedimenti di cui ai commi 1  e  2  la  presentazione
          delle  istanze  consente  lo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa; nell'ipotesi di cui al  comma  1  il  cittadino
          straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente  alle
          dipendenze  del  datore  di  lavoro   che   ha   presentato
          l'istanza. 
                7. Le istanze sono presentate previo  pagamento,  con
          le modalita' previste dal decreto interministeriale di  cui
          al comma 5, di un contributo  forfettario  stabilito  nella
          misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
          di cui al comma 2, il contributo e' pari  a  130  euro,  al
          netto dei costi di cui al comma 16 che restano  comunque  a
          carico dell'interessato. E' inoltre previsto  il  pagamento
          di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
          di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale,  la
          cui determinazione e le relative modalita' di  acquisizione
          sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dell'interno  ed  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                8.  Costituisce  causa  di   inammissibilita'   delle
          istanze di cui ai commi 1 e 2,  limitatamente  ai  casi  di
          conversione del permesso di soggiorno in motivi di  lavoro,
          la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque  anni,
          anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
          a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma  12,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, e successive modificazioni. 
                9.  Costituisce  altresi'  causa  di  rigetto   delle
          istanze di cui ai commi 1 e 2,  limitatamente  ai  casi  di
          conversione del permesso di soggiorno in motivi di  lavoro,
          la mancata sottoscrizione, da parte del datore  di  lavoro,
          del contratto di soggiorno presso lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
          lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  non
          imputabili  al  datore  medesimo,  comunque  intervenute  a
          seguito  dell'espletamento  di  procedure  di  ingresso  di
          cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
          di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
                10. Non sono  ammessi  alle  procedure  previste  dai
          commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: 
                  a) nei confronti dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
                  b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad
          accordi  o  convenzioni  internazionali   in   vigore   per
          l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
          Stato; 
                  c) che risultino condannati, anche con sentenza non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
          per i delitti contro la liberta'  personale  ovvero  per  i
          reati  inerenti  agli  stupefacenti,   il   favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
                  d) che comunque siano considerati una minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo
          381 del codice di procedura penale (292). 
                11. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto fino alla conclusione dei procedimenti  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  sospesi  i  procedimenti  penali   e
          amministrativi nei confronti del datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore, rispettivamente: 
                  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
          presentata la  dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di
          carattere    finanziario,    fiscale,    previdenziale    o
          assistenziale; 
                  b) per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale  nel
          territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, e successive modificazioni. 
                12. Non sono in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti
          penali nei confronti dei datori di lavoro per  le  seguenti
          ipotesi di reato: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale. 
                13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso
          in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi  1  e
          2, ovvero si proceda al rigetto o  all'archiviazione  della
          medesima, anche per mancata presentazione  delle  parti  di
          cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione  dei
          procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
          lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
          indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del  datore
          medesimo. 
                14. Nel caso in cui  il  datore  di  lavoro  impieghi
          quali    lavoratori    subordinati,    senza     preventiva
          comunicazione di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,
          stranieri che hanno presentato l'istanza  di  rilascio  del
          permesso di soggiorno temporaneo di cui al  comma  2,  sono
          raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma  3,
          del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  aprile   2002,   n.   73,
          dall'articolo 39, comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge  5  gennaio
          1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del
          codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
          presentato l'istanza di rilascio del permesso di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2, la  pena  prevista  al  primo
          comma dello stesso articolo e' aumentata da un  terzo  alla
          meta'. 
                15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
          l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al  comma  1  e
          acquisito il parere della  questura  sull'insussistenza  di
          motivi  ostativi  all'accesso  alle  procedure  ovvero   al
          rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il  parere  del
          competente Ispettorato territoriale del  lavoro  in  ordine
          alla capacita'  economica  del  datore  di  lavoro  e  alla
          congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
          parti per la stipula del contratto  di  soggiorno,  per  la
          comunicazione obbligatoria di assunzione e la  compilazione
          della  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato. La mancata  presentazione  delle  parti  senza
          giustificato   motivo    comporta    l'archiviazione    del
          procedimento. 
                16. L'istanza di rilascio del permesso  di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2 e'  presentata  dal  cittadino
          straniero al Questore, dal 1°(gradi) giugno  al  15  luglio
          2020,   unitamente   alla   documentazione   in   possesso,
          individuata dal  decreto  di  cui  al  comma  6,  idonea  a
          comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui
          al  comma  3  e  riscontrabile  da  parte  dell'Ispettorato
          Nazionale del lavoro cui  l'istanza  e'  altresi'  diretta.
          All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata
          un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
          legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
          comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
          svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori  di
          attivita'  di  cui  al  comma  3,  nonche'  di   presentare
          l'eventuale  domanda  di  conversione   del   permesso   di
          soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
          lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
          registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per  l'impiego
          l'attestazione rilasciata dal Questore di cui  al  presente
          articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
          l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge  16  gennaio
          2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato  e'
          determinato con il decreto di cui al comma 5, nella  misura
          massima di 30 euro. 
                17. Nelle more della definizione dei procedimenti  di
          cui al presente articolo,  lo  straniero  non  puo'  essere
          espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
          di cui al comma  1,  la  sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
          assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
          soggiorno comportano, per il datore  di  lavoro  e  per  il
          lavoratore,  l'estinzione  dei  reati  e   degli   illeciti
          amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
          Nel caso di istanza  di  emersione  riferita  a  lavoratori
          italiani o a cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea, la relativa presentazione ai sensi  del  comma  5,
          lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
          di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
          l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
          relativi alle  violazioni  di  cui  al  comma  11  consegue
          esclusivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  per
          motivi di lavoro. 
                18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
          un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
          ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
          il  permesso  di  soggiorno  eventualmente  rilasciato   e'
          revocato ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
                19. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali,
          e' determinata la destinazione del contributo  forfettario,
          di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
                20. Al fine di contrastare efficacemente  i  fenomeni
          di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
          e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto  delle
          condizioni  igienico-sanitarie  necessarie   al   fine   di
          prevenire  la  diffusione  del  contagio  da  Covid-19,  le
          Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni,  anche
          mediante l'implementazione delle misure previste dal  Piano
          triennale di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  in
          agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
          misure urgenti  idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la
          sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche'  ulteriori
          interventi  di  contrasto  del  lavoro  irregolare  e   del
          fenomeno del caporalato. Per i  predetti  scopi  il  Tavolo
          operativo istituito dall'art. 25 quater  del  decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
          supporto del Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e
          della Croce Rossa  Italiana.  All'attuazione  del  presente
          comma le Amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono
          nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                21. Al secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo
          25-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.  136,  dopo  le  parole:  "rappresentanti"   sono
          inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
          la coesione territoriale, dell'Autorita' politica  delegata
          per le pari opportunita',". 
                22. Salvo che il fatto costituisca reato piu'  grave,
          chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o   attestazioni,
          ovvero  concorre  al  fatto  nell'ambito  delle   procedure
          previste  dal  presente  articolo,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo 76 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
          fatto  e'   commesso   attraverso   la   contraffazione   o
          l'alterazione di documenti oppure  con  l'utilizzazione  di
          uno di tali documenti, si applica la pena della  reclusione
          da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
          il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
                23. Per consentire una piu' rapida definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a diciotto mesi, tramite una o  piu'  agenzie
          di somministrazione di  lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
          euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di  servizio
          interessate dalle procedure di regolarizzazione, in  deroga
          ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
          dell'interno  puo'  utilizzare  procedure  negoziate  senza
          previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai   sensi
          dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo   18   aprile   2016   n.   50   e   successive
          modificazioni. 
                24.   In    relazione    agli    effetti    derivanti
          dall'attuazione  del  presente  articolo,  il  livello   di
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre ordinariamente lo Stato  e'  incrementato  di  170
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2021.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
          relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
          al numero dei lavoratori extracomunitari  emersi  ai  sensi
          del presente articolo. 
                25. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000,  per  l'anno
          2021,  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  il
          personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
          dell'interno;  di  euro  24.234.635  per  l'anno  2020  per
          prestazioni di lavoro straordinario eccedente  rispetto  al
          monte ore previsto per il personale della Polizia di  Stato
          e   dell'Amministrazione   civile   dell'interno   di   cui
          all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
          1°(gradi) aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
          immigrazione delle questure e presso la Direzione  centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno; nel limite massimo  30.000.000  di  euro  per
          l'anno 2021, per l'utilizzo  di  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
          euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo  di  servizi
          di   mediazione   culturale,   anche   mediante    apposite
          convenzioni con organizzazioni  di  diritto  internazionale
          operanti in  ambito  migratorio;  di  euro  3.477.430,  per
          l'anno    2020,     per     l'acquisto     di     materiale
          igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
          servizi di sanificazione ed euro 200.000 per  l'adeguamento
          della piattaforma informatica del Ministero dell'interno  -
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. 
                26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
          pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
          per l'anno 2021  e  a  340  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede: 
                  a) quanto a 35.000.000 di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte,
          per  il  medesimo  anno,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,   relative   all'attivazione,   la
          locazione e la gestione dei centri di  trattenimento  e  di
          accoglienza   per   stranieri   irregolari.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
                  b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
          risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
          primo periodo del comma 7, che  sono  versate  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  e  restano
          acquisite all'erario; 
                  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno  2020,  ad
          euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad  euro  340.000.000  a
          decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.».