Art. 34
Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la
professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie
interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali
professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i
rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi
libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che
procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e'
proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti
sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di
cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e
istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori
socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e
degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi
Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati
depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento
temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica
professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di
traduzione asseverata presso il tribunale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
«Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3,
comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto
d'ingresso per studio, per il periodo necessario
all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.»
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti
le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte
previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5. - 6.
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 49, il Ministero della sanita' provvede
altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non
appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
(53)
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106». (22)
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.».