Art. 34 
 
Deroga  alla   disciplina   del   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4  marzo  2023,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore  socio-sanitario  ai  professionisti  cittadini  ucraini
residenti in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che  intendono
esercitare nel territorio nazionale,  presso  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione  sanitaria  o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione  europea.  Le  strutture   sanitarie   e   sociosanitarie
interessate possono procedere  al  reclutamento  temporaneo  di  tali
professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per  i
rifugiati,  con  contratti  a  tempo  determinato  o  con   incarichi
libero-professionali,   anche   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa, in deroga all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo  11
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.  La  struttura  che
procede al reclutamento temporaneo  trasmette  alla  regione  o  alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui  territorio  si  e'
proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei  professionisti
sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione  di
cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano curano  la  conservazione  della  documentazione  ricevuta  e
istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli  operatori
socio-sanitari reclutati.  L'elenco  dei  professionisti  sanitari  e
degli operatori socio-sanitari reclutati  e'  trasmesso  ai  relativi
Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita'  previste  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  1-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  i  professionisti  interessati
depositano presso la struttura sanitaria che procede al  reclutamento
temporaneo la documentazione attestante il possesso  della  qualifica
professionale sanitaria o di  operatore  socio-sanitario,  munita  di
traduzione asseverata presso il tribunale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  49  e  50  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,
          n.394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286): 
                «Art    49    (Riconoscimento    titoli    abilitanti
          all'esercizio  delle  professioni).  -   1.   I   cittadini
          stranieri,  regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che
          intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed   elenchi
          speciali istituiti presso  le  amministrazioni  competenti,
          nell'ambito delle quote definite a norma  dell'articolo  3,
          comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se  in
          possesso di  un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una
          professione,  conseguito  in  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea, possono richiederne  il  riconoscimento
          ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori  autonomi
          o dipendenti delle professioni corrispondenti. 
                1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo  puo'  essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
                2. Per le procedure di riconoscimento dei  titoli  di
          cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni  dei  decreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
                3. Ove ricorrano le condizioni previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi di cui all'articolo 12  del  decreto
          legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
                3-bis.  Nel  caso  in  cui   il   riconoscimento   e'
          subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
          richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un  visto
          d'ingresso  per   studio,   per   il   periodo   necessario
          all'espletamento della suddetta misura compensativa. 
                4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.» 
                «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli  esercenti
          le professioni sanitarie). - 1. Presso il  Ministero  della
          sanita' sono istituiti elenchi speciali per  gli  esercenti
          le professioni sanitarie sprovviste di  ordine  o  collegio
          professionale. 
                2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli  elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni  contenute  nel  Capo  I   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
          elenchi speciali di cui al  comma  1  nonche'  gli  elenchi
          degli stranieri che hanno ottenuto  il  riconoscimento  dei
          titoli  abilitanti   all'esercizio   di   una   professione
          sanitaria. 
                4. L'iscrizione negli  albi  professionali  e  quella
          negli elenchi speciali di cui  al  comma  1  sono  disposte
          previo accertamento della conoscenza della lingua  Italiana
          e delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
          professionale  in  Italia,  con  modalita'  stabilite   dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione, gli ordini e collegi  professionali  e  il
          Ministero  della  sanita',  con  oneri   a   carico   degli
          interessati. 
                5. - 6. 
                7.  Con  le  procedure  di  cui  ai  commi  2   e   3
          dell'articolo  49,  il  Ministero  della  sanita'  provvede
          altresi', ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello
          svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
          sanitario   nazionale,   al   riconoscimento   dei   titoli
          accademici,  di  studio  e  di  formazione   professionale,
          complementari di titoli  abilitanti  all'esercizio  di  una
          professione o arte sanitaria, conseguiti in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea. 
                8.  La  dichiarazione  di  equipollenza  dei   titoli
          accademici   nelle   discipline    sanitarie,    conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale  degli  esami  di  profitto,  non   danno   titolo
          all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
          essere acquisito il preventivo parere del  Ministero  della
          salute; il parere negativo non consente  l'iscrizione  agli
          albi professionali o agli elenchi speciali per  l'esercizio
          delle relative professioni sul territorio nazionale  e  dei
          Paesi dell'Unione europea. 
                8-bis. Entro due anni  dalla  data  di  rilascio  del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente.
          Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi, il  decreto  di  riconoscimento  perde  efficacia,
          qualora l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a  fini
          lavorativi, per un periodo  di  due  anni  dalla  data  del
          rilascio.». 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui  al  comma  6.
          (53) 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
          al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
          marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7   maggio   2005,
          congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza (LEA) di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della
          medesima   intesa,   anche   al   fine   di   salvaguardare
          l'invarianza della spesa complessiva. 
                2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
                3. Le regioni, previo accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
                4.1.  Resta  ferma  l'autonomia   finanziaria   delle
          regioni  e  delle  province  autonome  che  provvedono   al
          finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del   Servizio
          sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
          a carico del bilancio dello Stato. 
                4-bis. 
                4-ter. All'articolo 1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al quinto periodo: 
                    1) le parole: «il blocco automatico del turn over
          del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
                    2) le parole:  «per  il  medesimo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino al 31  dicembre  dell'anno
          successivo a quello di verifica»; 
                  b)  al  sesto  periodo,  le  parole:  «del   blocco
          automatico del turn over e» sono soppresse; 
                  c) al settimo periodo,  le  parole:  «dei  predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
                4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». (22) 
                4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
                5.  Nelle  more  della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
                5-bis. Nelle more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.».