Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per
prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto
si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su
una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
garantisce la protezione, la disponibilita', l'accessibilita',
l'integrita' e la riservatezza dei dati, nonche' la continuita'
operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data di avvio
dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter e' data
attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive
presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai
locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie di registri,
dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 17 del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.221 (Attuazione
della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni
previste per l'esportazione, il trasferimento,
l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di
prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non
listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di
merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le
autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di
prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali.
2-bis. Per le attivita' previste dal presente
decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in
deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, nel limite di
spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di
informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non
proliferazione e comunica agli stessi eventuali
informazioni utili al riguardo.»
«Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti
e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto,
l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le
seguenti tipologie di autorizzazione:
a) autorizzazione specifica individuale;
b) autorizzazione globale individuale;
c) autorizzazione generale dell'Unione europea;
d) autorizzazione generale nazionale.
2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a
prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento
antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica
individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e
alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un
singolo intermediario, per una determinata quantita' di
prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi.
3. Per esportare prodotti listati per effetto di
misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza
tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano
previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle
condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica
individuale.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il
fornitore di assistenza tecnica interessati devono
presentare all'Autorita' competente idonea istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le
modalita' e procedure previste dal presente decreto.
5. L'Autorita' competente, se del caso, puo'
rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica
dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante
l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una
determinata merce.
6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere
il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di
un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o
informazioni classificati, le stesse sono subordinate al
parere vincolante del Dipartimento informazioni per la
sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1,
lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o
informazioni classificati.
7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un
sistema telematico basato su una piattaforma digitale
integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
garantisce la protezione, la disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati,
nonche' la continuita' operativa del sistema, cui si accede
esclusivamente su base personale, mediante idonei
meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorita' competente
comunica la data di avvio dell'operativita' della
piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni,
anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e
7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di
esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le
quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il
presente decreto impongono divieti o autorizzazioni
preventive possono essere sottoposte a misure ispettive,
riferite sia alla fase preliminare che successiva
all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche
presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del
fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare
l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale
dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di
assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in
comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione
del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento
idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di
autorizzazione.
3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve
le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta
dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi
preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al
controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con
l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i
profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza
agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e
dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a
10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale e successive modificazioni, nonche'
sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della
normativa doganale unionale.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, d'intesa con le
amministrazioni interessate, sono determinate le modalita'
attuative della collaborazione di cui al comma 3.
L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua
visite ispettive presso le imprese mediante invio di
ispettori che possono accedere ai locali pertinenti,
nonche' esaminare e acquisire copie di registri, dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente
decreto.».