Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  procedimenti  autorizzativi  per
  prodotti a duplice uso e prodotti listati  per  effetto  di  misure
  restrittive unionali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente  decreto,  l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10  esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di  comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto
si svolgono esclusivamente tramite un sistema  telematico  basato  su
una piattaforma digitale integrata,  nel  rispetto  delle  pertinenti
disposizioni europee e del Codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma
garantisce  la  protezione,  la   disponibilita',   l'accessibilita',
l'integrita' e la  riservatezza  dei  dati,  nonche'  la  continuita'
operativa  del  sistema,  cui  si  accede  esclusivamente   su   base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 
      7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data di  avvio
dell'operativita'  della  piattaforma  di  cui  al  comma  7-bis   ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. 
  7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter  e'  data
attuazione  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»; 
    c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  effettua  visite  ispettive
presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai
locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,
dati, regolamenti interni e  altri  materiali  relativi  ai  prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  8  e  17  del
          decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.221  (Attuazione
          della delega al Governo di cui all'articolo 7  della  legge
          12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
          del riordino e della  semplificazione  delle  procedure  di
          autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
          a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
          di embarghi commerciali,  nonche'  per  ogni  tipologia  di
          operazione di esportazione di materiali proliferanti)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Autorita' competente).  -  1.  Il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
          l'Autorita'  competente,   responsabile   dell'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente decreto. 
                2. L'Autorita' competente rilascia le  autorizzazioni
          previste    per    l'esportazione,    il     trasferimento,
          l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il  transito  di
          prodotti a duplice uso e di  prodotti  a  duplice  uso  non
          listati; rilascia le autorizzazioni  per  il  commercio  di
          merci soggette  al  regolamento  antitortura;  rilascia  le
          autorizzazioni per il commercio, diretto  o  indiretto,  di
          prodotti  listati  per  effetto   di   misure   restrittive
          unionali. 
                2-bis.  Per  le  attivita'  previste   dal   presente
          decreto, l'Autorita' competente puo'  avvalersi,  anche  in
          deroga ai limiti previsti a  legislazione  vigente,  di  un
          contingente massimo  di  10  esperti  anche  estranei  alla
          pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo  7,  comma
          6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di
          comprovata  qualificazione  professionale,  nel  limite  di
          spesa  complessivo  di  euro  500.000  annui  a   decorrere
          dall'anno 2022. 
                3.  L'Autorita'  competente  riceve  dai  Servizi  di
          informazione per la sicurezza, di cui alla legge  3  agosto
          2007, n. 124, ogni notizia  rilevante  in  materia  di  non
          proliferazione   e   comunica   agli    stessi    eventuali
          informazioni utili al riguardo.» 
                «Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti
          e  alle  condizioni  stabiliti  dai  regolamenti   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   e   dal   presente   decreto,
          l'Autorita' competente rilascia, a  seconda  dei  casi,  le
          seguenti tipologie di autorizzazione: 
                  a) autorizzazione specifica individuale; 
                  b) autorizzazione globale individuale; 
                  c) autorizzazione generale dell'Unione europea; 
                  d) autorizzazione generale nazionale. 
                2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi  a
          prodotti a duplice uso  e  merci  soggette  al  regolamento
          antitortura,  e'  necessaria  un'autorizzazione   specifica
          individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e
          alle  condizioni   stabiliti   dai   regolamenti   di   cui
          all'articolo1, comma 1,  e  dal  presente  decreto,  ad  un
          singolo intermediario, per  una  determinata  quantita'  di
          prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi. 
                3. Per esportare  prodotti  listati  per  effetto  di
          misure restrittive  unionali,  ovvero  prestare  assistenza
          tecnica collegata a tali  prodotti,  salvo  che  non  siano
          previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle
          condizioni di cui ai regolamenti  (UE)  concernenti  misure
          restrittive,    rilascia    un'autorizzazione     specifica
          individuale. 
                4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  di  cui
          ai commi 1, 2 e  3,  l'esportatore,  l'intermediario  o  il
          fornitore  di   assistenza   tecnica   interessati   devono
          presentare   all'Autorita'   competente   idonea   istanza,
          sottoscritta  dal   legale   rappresentante,   secondo   le
          modalita' e procedure previste dal presente decreto. 
                5.  L'Autorita'  competente,  se   del   caso,   puo'
          rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una  specifica
          dichiarazione,   denominata   Licenza   Zero,    attestante
          l'eventuale  non  soggezione  ad  autorizzazione   di   una
          determinata merce. 
                6. L'Autorita' competente ha il dovere di  concludere
          il procedimento  amministrativo  volto  all'ottenimento  di
          un'autorizzazione mediante l'adozione di  un  provvedimento
          espresso,  entro   centottanta   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza. 
                7. Laddove le  autorizzazioni  richieste  di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano ad  oggetto  materiali  o
          informazioni classificati, le stesse  sono  subordinate  al
          parere vincolante  del  Dipartimento  informazioni  per  la
          sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui  al  comma  1,
          lettere c) e d), non possono avere ad oggetto  materiali  o
          informazioni classificati. 
                7-bis.  I  procedimenti  autorizzativi  di   cui   al
          presente decreto  si  svolgono  esclusivamente  tramite  un
          sistema  telematico  basato  su  una  piattaforma  digitale
          integrata,  nel  rispetto  delle  pertinenti   disposizioni
          europee e del Codice dell'amministrazione digitale  di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La  piattaforma
          garantisce    la     protezione,     la     disponibilita',
          l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei  dati,
          nonche' la continuita' operativa del sistema, cui si accede
          esclusivamente   su   base   personale,   mediante   idonei
          meccanismi di autenticazione. 
                7-ter.  Con  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorita'  competente
          comunica  la  data   di   avvio   dell'operativita'   della
          piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni,
          anche parziali, del suo funzionamento. 
                7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi  7-bis  e
          7-ter e' data attuazione con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
                «Art. 17 (Misure ispettive). - 1.  Le  operazioni  di
          esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
          transito, assistenza tecnica e le altre  attivita'  per  le
          quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma  1,  o  il
          presente  decreto  impongono   divieti   o   autorizzazioni
          preventive possono essere sottoposte  a  misure  ispettive,
          riferite  sia  alla   fase   preliminare   che   successiva
          all'operazione, mediante riscontri documentali e  verifiche
          presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario  o  del
          fornitore di assistenza tecnica, allo  scopo  di  accertare
          l'effettiva destinazione finale e  l'effettivo  uso  finale
          dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 
                2.    L'Autorita'    competente    puo'    richiedere
          all'esportatore,  all'intermediario  o  al   fornitore   di
          assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa  in
          comprova dell'effettivo arrivo nel  Paese  di  destinazione
          del materiale  autorizzato,  nonche'  ogni  altro  elemento
          idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
          utilizzo  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  oggetto   di
          autorizzazione. 
                3. L'attivita' di ispezione e verifica,  fatte  salve
          le attribuzioni e le competenze degli organi preposti  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  e'  svolta
          dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi
          preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al
          controllo  doganale,  fiscale  e  valutario,  nonche'   con
          l'eventuale apporto dei  Servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  per  i
          profili di rispettiva competenza.  La  Guardia  di  finanza
          agisce secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui  agli
          articoli  51  e  52  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32  e  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  nonche'   all'articolo   2   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a
          10, del decreto del presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio   1973,   n.   43,   recante
          approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale  e  successive  modificazioni,  nonche'
          sulla base di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  della
          normativa doganale unionale. 
                4. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   d'intesa   con   le
          amministrazioni interessate, sono determinate le  modalita'
          attuative  della  collaborazione  di  cui   al   comma   3.
          L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  effettua
          visite  ispettive  presso  le  imprese  mediante  invio  di
          ispettori  che  possono  accedere  ai  locali   pertinenti,
          nonche' esaminare e  acquisire  copie  di  registri,  dati,
          regolamenti interni e altri materiali relativi ai  prodotti
          esportati,  trasferiti  o  ricevuti  in  base  al  presente
          decreto.».