Art. 49 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  ((  1-bis.  In  considerazione  dell'incremento   dei   volumi   di
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo  dell'indicatore
della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  connesso  anche  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale  previsto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2021, n.  230,  per  l'anno  2022  lo  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi del presente comma e con le modalita' di cui  all'articolo  57,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo  ai
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani,  la  contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per l'importo di 2 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per  l'anno  2023.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))