Art. 46. 
                Gli organismi dirigenti: generalita' 
 
    1. Nell'intervallo tra due congressi la  direzione  politica  del
partito spetta, nell'ambito di propria competenza,  all'Assemblea  di
circolo o al Comitato direttivo di circolo ove  eletto,  al  Comitato
politico federale, al  Comitato  politico  regionale  e  al  Comitato
politico nazionale. 
    2. Le riunioni dei suddetti organismi  sono  convocate  dalla/dal
segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di
un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso. 
    3. Delle convocazioni degli organismi e' data notizia a quelli di
ambito  territoriale  superiore.  Questi  ultimi  hanno   diritto   a
designare una/un invitata/o a parteciparvi senza diritto di voto. 
    4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove  eletti,  hanno  il
compito di presiedere le  sedute,  sovrintendere  alla  registrazione
delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni. 
    5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi  causa,  di
una/un  componente  degli  organismi   dirigenti   eletti   in   sede
congressuale,  l'organismo  dirigente  stesso   provvede   alla   sua
sostituzione nella prima  seduta  utile  successiva  alla  cessazione
dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli  esiti
congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti,
che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti. 
    6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti
e' consentita solo  motivatamente  ed  e'  deliberata  a  maggioranza
delle/dei votanti che non  potranno  essere  inferiori  ad  un  terzo
delle/dei componenti. 
    7. Le cooptazioni superiori al dieci per cento della composizione
originaria  dell'organismo  per  il  quale  vengono   proposte   sono
consentite solo con il voto  favorevole  dei  due  terzi  delle/degli
aventi diritto.