Art. 46. Gli organismi dirigenti: generalita' 1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'Assemblea di circolo o al Comitato direttivo di circolo ove eletto, al Comitato politico federale, al Comitato politico regionale e al Comitato politico nazionale. 2. Le riunioni dei suddetti organismi sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso. 3. Delle convocazioni degli organismi e' data notizia a quelli di ambito territoriale superiore. Questi ultimi hanno diritto a designare una/un invitata/o a parteciparvi senza diritto di voto. 4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni. 5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di una/un componente degli organismi dirigenti eletti in sede congressuale, l'organismo dirigente stesso provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli esiti congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti, che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti. 6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti e' consentita solo motivatamente ed e' deliberata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti. 7. Le cooptazioni superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale vengono proposte sono consentite solo con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto.