Art. 47. I gruppi di lavoro 1. Sono costituiti, su temi di maggiore rilevanza, a livello nazionale, regionale e di federazione. Possono articolarsi a ogni livello o essere costituiti dagli organismi dirigenti che li ritengano necessari. Sono luogo di elaborazione e di proposta integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono aperti a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi dirigenti. 2. Le/I responsabili sono nominati dall'organismo dirigente competente. 3. I gruppi di lavoro nazionali devono di norma prevedere la partecipazione di compagne/i designati dal comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 4. Le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 75.