Art. 47. 
                         I gruppi di lavoro 
 
    1. Sono costituiti, su temi  di  maggiore  rilevanza,  a  livello
nazionale, regionale e di federazione.  Possono  articolarsi  a  ogni
livello  o  essere  costituiti  dagli  organismi  dirigenti  che   li
ritengano  necessari.  Sono  luogo  di  elaborazione  e  di  proposta
integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono  aperti
a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi
dirigenti. 
    2.  Le/I  responsabili  sono  nominati  dall'organismo  dirigente
competente. 
    3. I gruppi di lavoro nazionali  devono  di  norma  prevedere  la
partecipazione  di  compagne/i  designati  dal   comitato   esecutivo
nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 
    4.  Le  modalita'  di   funzionamento   sono   disciplinate   dal
regolamento di cui all'art. 75.