Art. 48. I funzionari 1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare e' a tempo determinato ed e' decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi istituzionali, e deve essere comunicata agli organismi dirigenti. 2. Nei comitati politici delle federazioni e dei regionali la presenza delle/dei funzionarie/i non puo' essere superiore a un decimo delle/dei componenti. 3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non puo' essere superiore al trenta per cento.