Art. 48. 
                            I funzionari 
 
    1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito  o  di  gruppo
consiliare e di gruppo parlamentare e'  a  tempo  determinato  ed  e'
decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri  o  dei
gruppi  istituzionali,  e  deve  essere  comunicata  agli   organismi
dirigenti. 
    2. Nei comitati politici delle federazioni  e  dei  regionali  la
presenza delle/dei funzionarie/i  non  puo'  essere  superiore  a  un
decimo delle/dei componenti. 
    3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la
presenza delle/dei funzionarie/i di partito non puo' essere superiore
al trenta per cento.