Art. 50. Il Comitato politico federale (siglabile «CPF») 1. Il Comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attivita' dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza. 2. Il Comitato politico federale si riunisce almeno ogni due mesi, in caso contrario puo' essere convocato dalla segreteria regionale. 3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che siano istanza congressuale. Le/I segretarie/i di circolo, qualora non componenti, sono invitate/i permanenti. 4. Il Comitato politico federale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico federale. 5. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro nell'ambito territoriale di competenza. 7. Il Comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attivita' delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito. 8. Il Comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia e della citta' metropolitana la proposta per la/il capogruppo. 9. Nel caso di piu' federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale.