Art. 50. 
           Il Comitato politico federale (siglabile «CPF») 
 
    1. Il Comitato politico federale decide  gli  indirizzi  politici
della federazione, approva le candidature per le liste elettorali  di
pertinenza federale, il bilancio consuntivo e  preventivo,  dirige  e
coordina l'attivita' dei circoli e delle  altre  istanze  nell'ambito
territoriale di competenza. 
    2. Il Comitato politico federale  si  riunisce  almeno  ogni  due
mesi, in  caso  contrario  puo'  essere  convocato  dalla  segreteria
regionale. 
    3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che  siano
istanza congressuale.  Le/I  segretarie/i  di  circolo,  qualora  non
componenti, sono invitate/i permanenti. 
    4. Il  Comitato  politico  federale  elegge,  fra  le/i  sue/suoi
componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il  tesoriera/e  e,
qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico
federale. 
    5.  Alle/Ai  componenti  la  segreteria  vengono  attribuiti  con
l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 
    6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi
di lavoro nell'ambito territoriale di competenza. 
    7.  Il  Comitato  politico  federale  discute,  annualmente,   un
rapporto sull'attivita' delle/degli elette/i nelle liste del  partito
e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali  sono  state/i
designate/i dal partito. 
    8. Il Comitato politico federale  indica  al  gruppo  del  comune
capoluogo e della provincia e della citta' metropolitana la  proposta
per la/il capogruppo. 
    9.  Nel  caso  di  piu'  federazioni  nella   stessa   provincia,
l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati  politici
federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale.