Art. 51. 
          Il Comitato politico regionale (siglabile «CPR») 
 
    1. Il Comitato  politico  regionale  coordina  l'attivita'  delle
organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento
e lo sviluppo, promuove e organizza  l'attivita'  di  formazione  sul
piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla  base
di una piattaforma  politica  concernente  la  dimensione  regionale,
definisce le liste  per  le  elezioni  regionali,  decide  le  scelte
politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta,
sul piano politico e organizzativo, le attivita'  delle  federazioni.
Dirige le attivita' del partito sui territori ove non siano istituite
federazioni. 
    2. Il comitato  politico  regionale  elegge,  fra  le/i  sue/suoi
componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il  tesoriera/e  e,
qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico
regionale. 
    3.  Alle/Ai  componenti  la  segreteria  vengono  attribuiti  con
l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 
    4. La carica  di  segretaria/o  regionale  e'  incompatibile  con
quella di segretaria/o di federazione. 
    5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del  consiglio
regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di  questi,
discute e approva i criteri  relativi  all'organizzazione  funzionale
dell'attivita' dei gruppi. 
    6. Il comitato politico regionale si  riunisce  almeno  ogni  tre
mesi e comunque entro il  mese  successivo  allo  svolgimento  di  un
Comitato  politico  nazionale.  In  caso  contrario   provvede   alla
convocazione la Direzione nazionale.