Art. 51. Il Comitato politico regionale (siglabile «CPR») 1. Il Comitato politico regionale coordina l'attivita' delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attivita' di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico e organizzativo, le attivita' delle federazioni. Dirige le attivita' del partito sui territori ove non siano istituite federazioni. 2. Il comitato politico regionale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico regionale. 3. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 4. La carica di segretaria/o regionale e' incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. 5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attivita' dei gruppi. 6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque entro il mese successivo allo svolgimento di un Comitato politico nazionale. In caso contrario provvede alla convocazione la Direzione nazionale.