Art. 52. 
          Il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN») 
 
    1.  Il  Comitato  politico  nazionale  e'  il  massimo  organismo
dirigente del partito. Esso determina gli  indirizzi  fondamentali  e
gli obiettivi dell'attivita' complessiva  del  partito,  ne  verifica
l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. 
    2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale  rappresentano
il partito a livello nazionale ed estero e  operano  in  collegamento
con le federazioni e i regionali  di  provenienza  senza  vincolo  di
mandato. 
    3. E' convocato  dalla/dal  segretaria/o  nazionale,  sentita  la
segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su  richiesta  di
un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale. 
    4. Il Comitato politico nazionale si  riunisce  almeno  ogni  tre
mesi. 
    5. Il Comitato  politico  nazionale  elegge,  tra  le/i  sue/suoi
componenti,  la/il  segretaria/o  del  partito,   la/il   tesoriera/e
nazionale, la  Segreteria,  la  Direzione  nazionale  e,  qualora  lo
ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale. 
    6. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento  italiano
ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione
delle/dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo. 
    7. Fanno parte di diritto del  comitato  politico  nazionale:  il
presidente del collegio nazionale di garanzia,  le/i  presidenti  dei
gruppi parlamentari, e le/i  portavoce  nazionali  delle/dei  giovani
comuniste/i. 
    8. Il comitato politico nazionale, con  decisione  a  maggioranza
semplice, puo' invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non
di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine  del  giorno  o  in
modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della sinistra
europea.