Art. 52. Il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN») 1. Il Comitato politico nazionale e' il massimo organismo dirigente del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attivita' complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. 2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero e operano in collegamento con le federazioni e i regionali di provenienza senza vincolo di mandato. 3. E' convocato dalla/dal segretaria/o nazionale, sentita la segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale. 4. Il Comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. 5. Il Comitato politico nazionale elegge, tra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale. 6. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione delle/dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo. 7. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, le/i presidenti dei gruppi parlamentari, e le/i portavoce nazionali delle/dei giovani comuniste/i. 8. Il comitato politico nazionale, con decisione a maggioranza semplice, puo' invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno o in modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della sinistra europea.