Art. 53. 
               La Direzione nazionale (siglabile «DN») 
 
    1. La Direzione nazionale e' composta da un numero di  componenti
stabilito dal Comitato politico nazionale. 
    2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o  del  partito.  Sono
invitate/i permanenti le  compagne  e  i  compagni  della  segreteria
nazionale se non componenti. 
    3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato  politico
nazionale e risponde ad esso. 
    4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico
nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del
partito e delle  sue  relazioni  esterne,  discute  gli  orientamenti
politici, esprime il parere sulla composizione  delle  liste  per  il
Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta  di  indicazione
per le/i capigruppo al Parlamento  italiano  ed  europeo,  discute  e
approva,  in  seduta  allargata  alle/ai  segretarie/i  dei  Comitati
politici regionali,  il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  del
partito.  A  quest'ultime  sedute  le/i  tesoriere/i  regionali  sono
invitati senza diritto di voto.