Art. 53. La Direzione nazionale (siglabile «DN») 1. La Direzione nazionale e' composta da un numero di componenti stabilito dal Comitato politico nazionale. 2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. Sono invitate/i permanenti le compagne e i compagni della segreteria nazionale se non componenti. 3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato politico nazionale e risponde ad esso. 4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per le/i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i dei Comitati politici regionali, il bilancio preventivo e il rendiconto del partito. A quest'ultime sedute le/i tesoriere/i regionali sono invitati senza diritto di voto.