Art. 31 
 
Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza  a  seguito
                         della crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri del  28  febbraio  2022  e  nel  limite  delle
risorse previste al comma 4, e' autorizzato a: 
    a) definire ulteriori forme di accoglienza  diffusa,  diverse  da
quelle previste nell'ambito delle strutture  di  accoglienza  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte  al
registro di cui all' articolo 42 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  prevedendo
sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di
accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'; 
    b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per  l'assistenza
delle  persone  titolari  della  protezione  temporanea  che  abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata  massima  di  90  giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non  oltre  il  31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita'; 
    c) riconoscere, nel limite di 152  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di  ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per  l'accesso
alle prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo  di
100.000 unita'. 
  2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in  attuazione
della deliberazione del Consiglio  dei  ministri  28  febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui al  comma  1,  la  lettera  a)  e  di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo  comma  1,  tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone  assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo  7  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
  3. Nei limiti temporali di  cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le  risorse  iscritte  nello
stato   di   previsione   del   Ministero   dell'interno,    relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
  4. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo per le  emergenze  nazionali,  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.