Art. 31
Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito
della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle
risorse previste al comma 4, e' autorizzato a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da
quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo
sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di
accoglienza, per un massimo di 15.000 unita';
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza
delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso
alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di
100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione
della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.